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RIMBORSI IRAP: RINVIATO IL CLICK DAY


L’articolo 6, del decreto legge numero 185 del 2008, meglio conosciuto come “Decreto Anticrisi” riconosce la deducibilità dall’Ires e dall’Irap di una quota di Irap pari al 10 per cento, riferita in modo forfettario a interessi passivi e spese per il personale.
A Luglio 2009, tale agevolazione è servita per salvare l’imposta regionale sulle attività produttive dalle censure della Corte Costituzionale.
Per quanto attiene al periodo passato, viene concesso il diritto al rimborso, fino ad un massimo del 10 per cento, da far valere entro un periodo di 48 mesi e quindi per gli anni dal 2004 al 2007.
Il decreto anticrisi stabilisce inoltre che il “il rimborso è eseguito secondo l’ordine cronologico delle istanze”, nel rispetto dei limiti di spesa fissati in 100 milioni di Euro per il 2009, 500 per il 2010, e 400 per il 2011. Il testo legislativo concede spazio “ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi, all’integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi”.
Tra il 2004 e il 2007 i contribuenti hanno versato 109,4 miliardi di Irap; la quota deducibile, secondo quanto stabilito dal Decreto Anticrisi (10 per cento) è pari a circa 10,9 miliardi. Se si applica a questo importo l’aliquota media del 33 per cento, si perviene al dato di 3,63 miliardi di imposta da restituire ai contribuenti. A tale ultimo dato vanno sommate le istanze di rimborso già presentate, riguardanti anni precedenti. Da un calcolo empirico della restituzione si arriva ad una somma di circa 4 miliardi di euro. La somma disponibile per il 2009, pari a 100 milioni di Euro, costituisce solamente il 2,5 per cento della cifra che spetta ai contribuenti.
Comunque, non è detto che le risorse disponibili saranno insufficienti. Infatti, nel provvedimento di revisione del meccanismo, la percentuale di restituzione potrebbe essere anche minore rispetto allo sconto pieno. Questo perché il secondo comma dell’articolo 6 del Decreto Anticrisi stabilisce che il rimborso è riconosciuto “fino ad una massimo del 10 per cento dell’Irap dell’anno di competenza”.
Inoltre, le istanze inoltrate potrebbero essere di numero inferiore rispetto alle attese. L’importo non sempre rilevante dei rimborsi, confrontato con i costi dell’operazione, potrebbero anche scoraggiare i contribuenti.
Nelle ipotesi di click day, non sussistono sistemi operativi di pc che permettono di ottenere maggiori velocità, al fine di ottenere i rimborsi. Quindi, tutti i contribuenti sono sullo stesso piano. Nel momento in cui il sistema dell’Agenzia riceve le domande, queste vendono etichettate e incanalate in un “collo di bottiglia” nel quale entrano una a una. Gli ingressi possono essere registrati e classificati al millesimo di secondo.
Secondo quanto contenuto nel decreto anticrisi, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene attribuita la facoltà di definire le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione. Data questa possibilità, si potrebbe introdurre un procedimento che, rispettando il parametro cronologico, assicuri una suddivisione più equa delle risorse attualmente disponibili.
Il click day per i rimborsi Irap, fissato inizialmente per il giorno 14 Settembre 2009, è stato prorogato. Tale decisione, costituisce solamente l’ultimo capitolo della tormentata storia dell’Irap.
L’Irap è nata nel 1997 dall’accorpamento di sette tributi eterogenei. L’Irap si scontrò da subito con una sentenza della Consulta, la numero 156 del 2001, la quale limitata l’ambito di azione dell’imposta.
Inoltre, l’Irap sopravvisse alla riforma fiscale attuata mediante la legge numero 80 del 2003 e fu salvata anche dalla Corte di giustizia europea.
Nei prossimi mesi, le commissioni tributarie avranno il compito di stabilire se il 10 per cento di deducibilità è congruo ai costi di produzione sopportati dalle imprese.
Quindi, i contribuenti non dovranno per ora cimentarsi in gare telematiche al fine di accaparrarsi il rimborso dell’Irap versata dal 2004 al 2007.
La notizia della proroga per il click day è stata annunciata in data 2 Settembre 2009, mediante la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tale rinvio ha tenuto conto dei dubbi esposti dai professionisti, artigiani, commercianti e piccole-medie imprese, circa l’iniquità del procedimento informatico e l’esiguità dei fondi.
Gli operatori attendono ora chiarimenti circa la nuova scadenza entro la quale dovranno essere depositate le istanze di rimborso ed il canale mediante il quale dovranno essere inoltrate.
Nel corso di un incontro con i tecnici del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, tenutosi in data 2 Settembre 2009, l’Agenzia che chiarito che “la proroga si rende necessaria per individuare, nel rispetto dell’attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all’attuale meccanismo telematico”.
Si stanno studiando diverse ipotesi per risolvere il problema del “click day”. Tra le varie soluzioni, potrebbe emergere un criterio proporzionale, proposta dalle organizzazioni dell’artigianato, del commercio e delle Pmi, secondo la quale il rimborso dovrebbe avvenire in modo proporzionale sulla base dello stanziamento già effettuato, a tutti i contribuenti che presentano l’istanza di rimborso in modo corretto. Si assicurerebbe in tal modo un rimborso pro quota, eventualmente ripartito in funzione delle singole annualità, entro il limite degli effettivi stanziamenti.
Un’altra ipotesi potrebbe essere data dal rimborso scaglionato in base alle annualità. In tal modo, inizialmente, le restituzioni potrebbero concentrarsi sul rimborso dell’imposta più “vecchia”, vale a dire quella relativa al 2004.
Nel corso delle prossime settimane, i tecnici dell’Amministrazione finanziaria, assieme ai rappresentanti di professionisti e imprese, lavoreranno al fine di predisporre delle soluzioni tecniche volte a minimizzare rischi di discriminazioni nell’attribuzione dei rimborsi.
L’Agenzia delle Entrate vuole chiudere l’operazione relativa ai rimborsi Irap entro il 31 Ottobre 2009. Serviranno quindi tre o quattro settimane per predisporre la procedura e i nuovi criteri di ripartizione delle risorse, più un periodo di tempo ragionevole per acquisire le richieste dei contribuenti.

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