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LA MANOVRA D’ESTATE IN PILLOLE


Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori Sociali (art. 1)

Premio di occupazione (art. 1 c.1-4)
Viene previsto in via sperimentale per il 2009 e il 2010 la possibilità di utilizzare in progetti di formazione e riqualificazione che possono includere attività produttiva i lavoratori in cassa integrazione.
Tale utilizzo è possibile in favore delle imprese di appartenenza dei lavoratori.
Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e l'ordinaria retribuzione.

Potenziamento ammortizzatori sociali (art. 1 c.6)
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Incentivi ai lavoratori per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa (art. 1 c.7)
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.

Ammortizzatori per i settori non coperti dalla cig (art. 1 bis)
Questa nuova norma prevede che entro trenta giorni dal 5 agosto 2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni.

Regolarizzazioni colf e badanti (art. 1 ter)
E’ prevista la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro di badanti e colf dal 1° al 30 settembre 2009, mediante dichiarazione della sussistenza del rapporto di lavoro all'INPS (per il lavoratore italiano o comunitario) o allo sportello unico per l'immigrazione (per il lavoratore extracomunitario). La dichiarazione di emersione comporta il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

Sospesi i procedimenti penali per badanti e colf irregolari
La previsione di regolarizzazione della badanti e colf ha reso necessaria la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore inerenti le violazioni delle norme sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale e sull'impiego di lavoratori nonché la previsione dell'espulsione dello straniero irregolare, tranne che in caso di gravi motivi.
La stipula e la sottoscrizione del contratto di soggiorno nonché la comunicazione all'INPS è condizione per l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi in corso.

Contenimento del costo delle commissioni bancarie (art. 2)
A decorrere al 1° novembre 2009 nuovi limiti massimi per la data di valuta e la data di disponibilità economica per il beneficiario di bonifici, assegni circolari e assegni bancari.
La legge 102 in sede di conversione ha aggiunto che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo dovuto per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.
Viene inoltre previsto che in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione del mutuo la banca ha l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata .

Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici (art. 4 quinquies)
Le disposizioni sono volte a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile mediante interventi di ricomposizione fondiaria.
Viene stabilito che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua e trasferisce nel patrimonio disponibile dello Stato i terreni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali.
Tali beni, saranno assegnati in favore dei giovani imprenditori agricoli dall'Agenzia del Demanio, sulla base degli indirizzi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai giovani imprenditori assegnatari dei beni spetteranno anche agevolazioni e contributi a fondo perduto previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 185 del 2000.
E concesso agli enti pubblici statali di concedere in affitto ai giovani i beni di cui siano proprietari, previa autorizzazione dell’ente vigilante.

Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone (art. 4 sexies)
Il comma 1 dell’art.4 sexies L. 102/2009 contiene una interpretazione autentica, in base alla quale sono assoggettate all'IVA, con la medesima aliquota del 10 per
cento prevista per le prestazioni di trasporto di persone, anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura.
Tale interpretazione autentica non dà luogo a recuperi o rimborsi di imposta.

Detassazione degli investimenti reinvestiti in macchinari Tremonti-ter (art. 5 c.1-3)
Viene disposta la detassazione degli investimenti in determinati beni strumentali, riprendendo le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.
Nello specifico viene escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca); non sono compresi nell’agevolazione gli acquisti di automezzi e di immobili.
L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010 e riguarda gli investimenti effettuati dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2010.

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.

Aumenti di capitale societario (art. 5 c.3 ter)
Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti entro sei mesi (a partire dal 5 agosto 2009) si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

Moratoria banche-imprese (art. 5 c. 3 quater)
Il Ministro dell'economia è autorizzato a stipulare con l’Abi un'apposita convenzione per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi.
La convenzione è stata siglata il 3 agosto e prevede i seguenti interventi:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale;
- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010

Accelerazione dell' ammortamento sui beni strumentali di impresa (art. 6)
Si introduce una disposizione di riordino dei coefficienti di ammortamento rimandando ad un provvedimento futuro la modifica, da attuarsi entro il 31 dicembre 2009, dei coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, al fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più elevata
tecnologia o che producono risparmio energetico.

Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale (art. 6 bis)
Viene riconosciuto alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale, un contributo per l’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di autobus di categoria “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti del 75 % del costo. Per ogni impresa il contributo non può superare la quota complessiva di 400.000 euro, mentre il limite di spesa complessivo è pari a 3 mln di euro per il 2009 e 5 mln di euro per il 2010.
E’ rinviato ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione della norma.

Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza (art. 7)
Viene inserito il comma 3-bis all'articolo 106 del D.P.R. n. 917 del 1986, con il quale introduce disposizioni volte a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari, con esclusione dei crediti assistiti da garanzia o da misure agevolative
concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9)
L’articolo 9 della Manovra introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenute nella direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita nel nostro ordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002.
Le pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco pubblicato annualmente ISTAT, devono adottare entro il 31 dicembre 2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti.
A tali misure deve essere data pubblicità nel sito internet delle amministrazioni interessate.
Sono esplicitamente escluse le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni.

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali (art. 10)
Viene disposto che l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, delle somme a credito annuale o per periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire esclusivamente previa presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui lo stesso risulta.
La finalità, è quella di consentire all'amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito.
Vengono poi previste una serie di modifiche al fine di rendere operativa la disposizione introdotta , in particolare:
i contribuenti, che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito ai fini IVA risultante dalla dichiarazione annuale, hanno la possibilità di non comprendere quest'ultima in quella unificata;
Viene previsto l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati IVA per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.
Si attende un decreto attuativo.

Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva per gli ambulanti (art. 11 bis)
L'autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree Pubbliche è subordinata alla presentazione da parte del richiedente del Documento
Unico di regolarità Contributiva (DURC). La verifica della sussistenza del DURC sarà effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, da parte del Comune, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.
La mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC può essere causa di revoca dell’autorizzazione.

Contrasto ai paradisi fiscali (art. 12)
In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, viene stabilito che ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati dagli appositi decreti
ministeriali) e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, ovvero in evasione fiscale. Si tratta di una presunzione, confutabile attraverso la prova contraria fornita dal contribuente.
L’Agenzia delle entrate, per garantire la massima efficacia all’azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, istituirà un’apposita unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale.

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali (art. 13)
Vengono riscritte le norme che regolamentano la tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti da imprese controllate o collegate ubicate in Stati considerati paradisi fiscali (artt.167 e 168 Tuir).
E’ stato inserito il concetto di “mercato” relativo allo stato dove risulta localizzata la società estera. In pratica oltre all’esistenza di un’attività economicamente riconosciuta e la presenza di una struttura aziendale idonea a supportare l’attività è necessario ora dimostrare la sussistenza di un vincolo commerciale o industriale tra l’attività svolta e il mercato che caratterizza lo stato o l’area dove è localizzata la società estera.

Scudo Fiscale ( Art. 13 bis)
Prevista una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori del territorio dello Stato e consentita la regolarizzazione a condizione che vengano rimpatriate ovvero, ove consentito, regolarizzate - a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
In relazione agli Stati non appartenenti all'Unione europea è previsto unicamente il rimpatrio in Italia, mentre nel caso degli Stati dell'Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa si può procedere anche alla regolarizzazione, mantenendo i beni all'estero.

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art. 14)
Viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 6 per cento sulle plusvalenze in oro conseguite a fine esercizio.
Oggetto della norma sono le disponibilità di metalli preziosi a uso non industriale che i contribuenti possiedono a fine esercizio; nella pratica, si tratta dei metalli preziosi che le società e gli enti detengono a fini di investimento o di copertura.

Potenziamento della riscossione (art. 15)
Vengono previste diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione, tra cui le principali:
- semplificazione della disciplina riguardante la verifica reddituale per la determinazione delle prestazioni. Nello specifico si dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010 che l'amministrazione finanziaria e qualunque altra amministrazione pubblica, che siano in possesso di informazioni utili al fine della verifica della legittimità della fruizione delle prestazioni previdenziali, sono tenute a fornire all'INPS ed agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, in via telematica ed in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le informazioni da loro detenute.
I soggetti percettori non avranno quindi piu’ l'obbligo per le prestazioni collegate al reddito, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

- possibilità di rateizzare i pagamenti delle maggiori somme dovute a titolo di
adeguamento delle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore, a fini IVA, sia per i versamenti a saldo che per gli acconti.

- Obbligo per gli uffici del pubblico registro automobilistico di segnalare all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza ed alla regione territorialmente competente, le persone fisiche intestatarie di dieci o più veicoli.

- Concessa ai comuni la facoltà di estinguere il debito per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice della strada per i debitori che abbiano provveduto alla contestazione delle stesse entro il 31 dicembre 2004, attraverso il pagamento del minimo della sanzione pecuniaria prevista, con esclusione di interessi e mora, ed una percentuale pari al 4 per cento da versare agli agenti responsabili della riscossione.

Credito di imposta per gli autostrasportatori (art. 15 c. 8-septies)
Concesso un credito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività.
La misura del credito in questione è determinata in modo tale che per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 ed 11,5 tonnellate.
Detto credito è fruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di detraibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (artt. 61 e 109 TUIR).

Disposizioni in materia di giochi (art. 15 bis)
Inserite una serie di misure volte a contrastare l'evasione in materia di giochi. In particolare viene stabilito che il nulla osta decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni ai quali esso si riferisce risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica e l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista a carico di chi distribuisce od installa in luoghi pubblici o aperti al pubblico apparecchi o congegni da gioco non rispondenti alle prescrizioni indicate dalla legge, viene fissata in 4.000 euro per ciascun apparecchio.
Piano straordinario di contrasto del gioco illegale (art. 15 ter)
Viene previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) promuova un piano straordinario di contrasto del gioco illegale, sia attraverso l'istituzione di un apposito Comitato, operante presso l’AAMS e presieduto dal Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui
sono chiamati a far parte anche rappresentanti di vertice della Polizia
di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sia
attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati.

Misure a favore degli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia (art. 19)
Vengono previste una serie di misure a favore degli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane Spa che stabiliscono le norme per il rimborso o la cessione dei titoli.

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (art. 20)
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le commissioni mediche delle ASL verranno integrate con un medico dell'INPS ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Inoltre in ogni caso l'accertamento definitivo sarà effettuato dall'INPS.
Spetterà sempre all'INPS il compito di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere benefici in materia di invalidità civile, cecità civile ecc. sono presentate all'INPS, che le trasmette in tempo reale e in via telematica alle ASL.

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i dipendenti pubblici (art. 22 ter)
A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici del pubblico impiego il requisito anagrafico di sessanta anni per andare in pensione è incrementato di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Ciò in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008.
Le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, previsti prima della data di entrata in vigore di questa norma conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la precedente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Proroga di termini (art. 23)
Sospesi per ulteriori sei mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2009, le procedure esecutive di rilascio per finita locazione che in base al decreto-legge n. 158 del 2008 erano state sospese fino al 30 giugno 2009. Corrispondentemente, sono prorogate le agevolazioni fiscali previste a favore dei proprietari degli immobili in termini di non concorrenza del reddito relativo agli immobili suddetti alla
formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, nonché la facoltà dei comuni di prevedere per i medesimi proprietari esenzioni o riduzioni dell'ICI.

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