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SPESE PER MEDICINALI: ARRIVA LO SCONTRINO CON AIC


A partire dal 1° Gennaio 2010, nello scontrino fiscale emesso dalle farmacie non sarà più presente la denominazione del farmaco acquistato.
A decorrere dal 2010, per poter detrarre le spese per l’acquisto dei medicinali, nello scontrino dovranno essere indicati:
- la natura e la quantità dei medicinali acquistati;
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicina (AIC = numero di autorizzazione all’immissione in commercio);
- il codice fiscale del destinatario della spesa.
Questi chiarimenti vengono offerti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 40/E Del 30 Luglio 2009, la quale si è adeguata al provvedimento emesso il 29 Aprile 2009 da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di farmaci.
Quindi, lo scontrino fiscale non potrà più riportare la denominale commerciale dei medicinali acquistati.
L’indicazione della denominazione del farmaco, secondo quanto sostenuto dal Garante della privacy, comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti.
La normativa fiscale vigente in tale ambito, contenuta negli articoli 10, comma 1, lettera b) , e 15, comma 1, lettera c) del Tuir, come modificati dall’articolo 1, comma 28 , della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006 (Finanziaria 2007), stabilisce che il diritto alla deduzione dall’imponibile e alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie riguardanti l’acquisto di medicinali, spessa a patto che queste spese siano certificate “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Con riferimento a tali requisiti, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 156 del 5 Luglio 2007, specifica che, per quanto riguarda la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, risulta sufficiente che il documento attestante la spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o “medicinale”; per quanto riguarda l’indicazione della qualità del prodotto, il requisito risulta soddisfatto quando il documento di spesa rechi la denominazione del medicinale acquistato.
Fino al 31 Dicembre 2009, vengono ritenuti validi ai fini della detrazione dall’imposta, gli scontrini emessi con il vecchio sistema, vale a dire con l’indicazione del nome del medicinale al posto del nuovo codice AIC, sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante sulla privacy.

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