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COMPILAZIONE DI UNICO 2009 SC - RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI


Da quest’anno un’attenzione particolare nella compilazione di Unico 2009 SC, va riservata alle società che hanno optato per la rivalutazione degli immobili prevista dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, all’art. 15, commi da 16 a 23.
L’art. 5 del D.L. 10 febbraio 2009, n.5 (convertito in legge con modifiche dalla Legge 09 aprile 2009 n . 33), ha ridotto ulteriormente le aliquote dell’imposta sostitutiva che sono le seguenti:

Operazione Vecchia aliquota Nuova aliquota Art. 15, D.L. n. 185/2008
Rivalutazione immobili ammortizzabili 7% 3% Comma 20
Rivalutazione immobili non ammortizzabili 4% 1,5%
Affrancamento riserva di rivalutazione 10% 10% Comma 19

DI seguito vengono riportate le nuove Sezioni IX e X di Unico SC 2009:

QUADRO RG

Il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. In alternativa, si può optare per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3%.

SEZIONE IX – RIVALUTAZIONE BENI

Rigo RQ41:
· colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili ammortizzabili
· colonna 2, l’imposta sostitutiva pari alla percentuale indicata nel predetto comma 20 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 dell’importo indicato in colonna 1;

Rigo RQ42,:
· colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili non ammortizzabili
· colonna 2, l’imposta sostitutiva alla percentuale indicata nel predetto comma 20 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 dell’importo indicato in colonna 1;

Rigo RQ43, la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RQ41 e RQ42, corrispondente all’importo da versare:

Rigo RQ44, in caso di opzione, l’importo corrispondente alla prima delle tre rate ai sensi del comma 22, dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, dell’imposta di cui al rigo RQ43.

SEZIONE IX – RIVALUTAZIONE BENI

Nel righi RQ45, colonna 1, l’ammontare del saldo di rivalutazione da assoggettare ad imposta sostitutiva e colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna1; Nel rigo RQ46, in caso di opzione, l’importo corrispondente alla prima delle tre rate ai sensi del comma 22, dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, dell’imposta di cui al rigo RQ45, colonna 2.

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