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CONTRIBUENTI MINIMI: LA COMPILAZIONE DEL QUADRO CM IN UNICO 2009


Il regime dei contribuenti minimi è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 2007). Questo regime prevede particolari modalità di determinazione del reddito.
I contribuenti minimi determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo mediante l’applicazione di regole specifiche; entrambe le tipologie di reddito utilizzano il principio di cassa.
Seguendo il principio di cassa, la partecipazione al reddito dei componenti positivi e negativi avviene in funzione del momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso e dell’effettivo sostenimento del costo e della spesa.
Come si calcola il reddito dei contribuenti minimi?
L’importo complessivo dei componenti positivi di reddito è dato dalla sommatoria:
- dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (tale importo comprende anche i ricavi derivanti dalla destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore);
- delle plusvalenze dei beni afferenti l’attività d’impresa o l’esercizio dell’arte o professione (questo importo comprende le plusvalenze scaturenti dalla destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o del professionista);
- delle sopravvenienze attive.
L’importo globale dei componenti negativi di reddito è dato dalla sommatoria:
- dei costi relativi all’attività esercitata;
- contributi previdenziali corrisposti secondo quanto stabilito da disposizioni legislative, ivi inclusi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico (articolo 12 del Tuir), ovvero, se non fiscalmente a carico, nell’ipotesi in cui il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi;
- minusvalenze relative ai beni afferenti l’attività d’impresa o l’esercizio dell’arte o professione;
- sopravvenienze passive.

REDDITO DEI CONTRIBUENTI = SOMMA DEI COMPONENTI POSITIVI – SOMMA DEI COMPONENTI NEGATIVIMINIMI

Secondo quanto stabilito dal comma numero 105, dell’articolo 1, della Legge numero 244 del 2007, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti minimi è soggetto a tassazione forfettaria, mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 20 per cento.
Le scadenze e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sono le medesime di quelle previste per le imposte dirette.

UNICO 2009 – QUADRO CM

Nella predisposizione di Unico 2009, i contribuenti minimi sono tenuti a compilare il quadro CM.
Il Quadro CM è costituito da tre sezioni.
Nel rigo CM1 Codice attività va indicato il codice dell’attività svolta dal contribuente minimo; il codice è facilmente rinvenibile nella tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
I soggetti che esercitano attività d’impresa devono barrare la casella “impresa”, mentre i professionisti e gli artisti barrano la casella “autonomo”:

Nel rigo CM2 “Totale componenti positivi” il contribuente minimo indica tutti i componenti positivi rilevanti, ovvero:
- l’importo dei ricavi come stabilito dalle lettere a) e b) del primo comma, dell’articolo 85 del Tuir, formato da:
o corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
o corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per esser impiegati nella produzione;
- l’importo lordo globale dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, scaturenti dall’attività professionale o artistica, percepiti nel corso del 2008, inclusi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Tale importo comprende anche i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività assegnata al professionista in virtù della sua particolare competenza anche se non rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione. I sopra menzionati compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. La maggiorazione del 4 per cento, addebitata ai committenti in via definitiva, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 212, della Legge numero 662 del 1996, non va trattata come un contributo previdenziale, e, quindi, rappresenta parte integrante dei compensi da indicare nel rigo CM2;
- l’importo delle sopravvenienze attive conseguite;
- l’ammontare delle plusvalenze attive realizzate; più nel dettaglio.
o le plusvalenze patrimoniali disciplinate dall’articolo 86 del Tuir, relative ai beni riguardanti l’impresa, diversi da quelli la cui cessione produce l’emersione di ricavi;
o l’importo delle plusvalenze patrimoniali calcolate secondo quanto dettato dall’articolo 54, comma 1-bis e 1-ter, del Tuir, relative ai beni strumentali inclusi gli immobili acquistati nel 2007 e nel 2008, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione;
- l’importo degli altri componenti positivi percepiti nel periodo d’imposta, che concorrono a determinare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Dall’applicazione del principio di cassa consegue che, la plusvalenza realizzata per la vendita di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei minimi sarà uguale all’integrale corrispettivo di cessione. La plusvalenza parteciperà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è incassato il corrispettivo.
Nell’ipotesi in cui vengano ceduti beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale vige il regime dei contribuenti minimi, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza viene calcolata, secondo quanto disposto dagli articoli 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato è il costo non ammortizzato. Per costo non ammortizzato si intende il valore che risulta alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo fosse oggetto di rateizzazione, la rata incassata concorre alla determinazione del reddito del periodo d’imposta, al entto della quota del costo non ammortizzato calcolata in misura pari al rapporto tra la somma percepita nel periodo d’imposta ed il corrispettivo complessivo (articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del 2 Gennaio 2008).

ESEMPIO
Un contribuente minimo vende un bene acquistato nel 2005 per un importo pari ad Euro 15.000,00. Il contribuente incassa una prima rata del prezzo nel 2008; il rimanente viene incassato nel 2009.
Al 31 Dicembre 2007 il valore residuo del bene era pari ad Euro 2.000,00.
Secondo quanto disposto dall’articolo 86 del Tuir, la plusvalenza tassabile è pari ad Euro 13.000,00 (euro 15.000 – 2.000 = 13.000).
Dato che il corrispettivo non è stato integralmente incassato nel 2008, si rende necessario calcolare la quota di plusvalenza tassabile in proporzione alla parte percepita.
Per prima cosa, occorre calcolare la quota di costo ammortizzabile riferibile alla prima rata di corrispettivo percepito:
2.000 * (7.500/15.000) = 1000
Poi, si scomputa la quota di costo ammortizzabile proporzionato all’incassato dal corrispettivo percepito:
(7.5000 – 1000) = 6.500
6.500 è la quota di plusvalenza che parteciperà alla determinazione dei componenti positivi del soggetto minimo per il 2008. Questo importo andrà dichiarato mediante la sua inclusione nel rigo CM2.
Nel 2009 emergerà un componente positivo di pari importo.

ESEMPIO
Nel corso del 2008, un contribuente acquista un bene strumentale sopportando un costo complessivo pari ad Euro 3.000 + Iva al 20 per cento. Sempre nel 2008, il contribuente vende il bene per Euro 2.000.
Dato che siamo di fronte ad una cessione di un bene acquistato nell’anno in cui viene applicato il regime dei contribuenti minimi, il costo sopportato concorre per intero alla formazione del reddito (Euro 3.600 andrà indicato come componente negativo nel rigo CM5), mentre il prezzo di vendita pari ad Euro 2.000 verrà ritenuto per intero un componente positivo di reddito da includere nel rigo CM2.

Rigo CM3 “Rimanenze finali”
In tale rigo vanno dichiarate le rimanenze finali relative al periodo d’imposta 2007. Le rimanenze del periodo d’imposta in corso non rilevano, in quanto, data l’applicazione del principio di cassa, essere parteciperanno alla determinazione del reddito nell’esercizio in cui avviene il loro pagamento. Le rimanenze che si sono formate nel periodo antecedente rispetto all’entrata nel regime dei contribuenti minimi, rappresentano un componente negativo che va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi fino a capienza degli stessi. Il contribuente minimo dovrà pertanto controllare che:
- il valore delle rimanenze indicate nel rigo CM3 è superiore all’ammontare dei componenti positivi indicati nel rigo CM2: in questo caso la differenza va indicata nel rigo CM17;
- il valore delle rimanenze indicate nel rigo CM3 è inferiore all’ammontare dei componenti positivi indicati nel rigo CM2: in questo caso non deve essere indicato niente nel rigo CM17.

ESEMPIO
Dati relativi ad un contribuente minimo:
- componenti positivi Euro 15.000;
- rimanenze finali 2007 Euro 10.000;

Dato che il valore delle rimanenze finali può essere integralmente scontato dai ricavi dell’esercizio 2008, nulla deve essere dichiarato nel rigo CM17:

Se invece le rimanenze finali del 2007 ammontano ad Euro 18.000, il quadro CM dovrà essere compilato nel seguente modo:
L’eccedenza tra CM3 e CM2, pari ad Euro 3.000, dovrà essere indicata nel rigo CM17. Inoltre, l’eccedenza potrà essere portata in diminuzione dei componenti postivi nell’esercizio successivo.
Il rigo CM4 accoglie la differenza tra l’ammontare dei componenti postivi indicati nel rigo CM2 e il valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2007; nel caso in cui l’importo fosse negativo, nel rigo CM4 va indicato zero.

Rigo CM5 “Totale componenti negativi”
Questo rigo accoglie l’importo:
- degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel 2008;
- delle spese riguardanti beni ad uso promiscuo che, a prescindere dalle prestabilite limitazioni previste dal Tuir, sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto; per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, e quindi tutte le spese ad essi inerenti (quali lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni)sono deducibili al 50 per cento.
I canoni di leasing pagati nel 2008 sono integralmente deducibili, sempre nel rispetto della limitata deducibilità se relativi a beni promiscui.
Le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere dedotte per l’integrale importo sopportato se inerenti all’esercizio dell’attività.

Rigo CM6 “Reddito lordo (o perdita)”
Questo rigo accoglie la differenza tra componenti positivi (al netto delle rimanenze finali 2007) e i componenti negativi.
Se CM4>CM5 il contribuente minimo consegue un reddito lordo per il periodo d’imposta 2008;
Se CM4 La perdita, che può essere portata in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio di impresa, arte o professione per l’importo che torva capienza in esso deve essere indicata:
- nel rigo CM19, colonna 1 se può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto;
- nel rigo CM19, colonna 2, se può essere riportata senza limiti di tempo ovvero quando sia realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione a patto che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (articolo 84, comma 2, del Tuir).

Rigo CM7 “Contributi previdenziali ed assistenziali”
Solamente nel caso in cui l’importo indicato nel rigo CM6 sia positivo, nella colonna 1 del rigo CM7 va indicato l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali pagati nel periodo d’imposta 2008 secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative – Nella colonna 2 va iscritto l’importo dei sopra menzionati contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo CM6. L’eventuale eccedenza va indicata nel rigo Cm18, e può essere dedotta dal reddito complessivo (articolo 10 del Tuir).

Rigo CM8 “Reddito netto”
In questo rigo va indicata la differenza tra il reddito lordo e l’ammontare dei contributi indicati nel rigo CM7, colonna 2.

Rigo CM9 “Perdite pregresse”
Questo rigo va compilato nell’ipotesti in cui il soggetto negli esercizi precedenti abbia conseguito delle perdite riportabili.

Rigo CM10 “Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva”
Tale rigo accoglie la differenza tra il reddito netto indicato in CM8 e le perdite pregresse riportabili indicate nel rigo CM9. Il reddito indicato in questo rigo:
- rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 2, del Tuir;
- rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali;
- non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni stabilite dall’articolo 13 del Tuir.

CALCOLO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Rigo CM11 “Imposta sostitutiva 20 per cento”
In questo rigo il contribuente minimo indicata l’imposta sostitutiva, per un importo pari al 30 per cento dell’importo del reddito netto indicato nel rigo CM10, se positivo.

Rigo CM12 “Crediti di imposta”
Nella colonna 1 va indicato fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Nella colonna 2 il contribuente minimo indica il credito d’imposta che spetta a coloro che hanno versato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti;
La colonna 3 accoglie l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni.
Nella colonna 4 vanno indicati altri crediti d’imposta, quali, ad esempio, quelli relativi agli investimenti in aree svantaggiate oppure per incentivi occupazionali.
La colonna 5 accoglie la somma dei crediti d’imposta indicati nelle colonne da 1 a 4.
Nell’ipotesi in cui sia stato compilato il quadro RN, gli importi che il contribuente indica nelle colonne da 1 a 4 del rigo CM12, vanno diminuiti degli importi indicati rispettivamente nei righi RN23, RN28 colonna 2, RN29 colonna 1 e RN20 colonna 2.
Rigo CM13 “Imposta netta”
Il contribuente indica l’ammontare dell’imposta sostitutiva indicata nel rigo CM11, al netto dei crediti d’imposta indicati nel rigo CM12, colonna 5.

Rigo CM14 “Ritenute d’acconto”
I professionisti indicano in questo rigo l’ammontare delle ritenute d’acconto subite.

Rigo CM15 Imposta a debito – Rigo CM16 Imposta a credito
Se CM13>CM14: tale importo va indicato nel rigo CM15, imposta a debito. Questa imposta deve essere pagata utilizzando l’apposito codice tributo con le medesime modalità e le stesse scadenze previste per le imposte dirette.
Se CM13>CM14: tale importo va indicato nel rigo CM16. Questa eccedenza può essere utilizzata in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, del Decreto Legislativo numero 241 del 1997, e quindi va riportata nel rigo RX17, colonna 1.

PERDITE NON COMPENSATE

Rigo CM19
Questo rigo assume rilevanza solamente quando il rigo CM6 presenta segno negativo.

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