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LA SCELTA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI


l contribuente che si appresta a compilare la dichiarazione dei redditi, oltre ai tradizionali due modelli dichiarativi, vale a dire il modello UNICO e il modello 730, trova per quest’anno anche una terza opzione, il nuovo modello UNICO MINI. Ovviamente, la scelta del modello di dichiarazione deve essere operata nel rispetto dei requisiti che consentono di accedere ad una o all’altra possibilità. Il contribuente deve tener conto anche dei vantaggi, così come gli oneri, che ogni tipologia di dichiarazione presenta.

IL MODELLO UNICO Con il modello UNICO, il contribuente: § indica i redditi; § indica i crediti; § indica le ritenute; § indica gli oneri; § liquida l’imposta. Al fine di liquidare l’imposta, il contribuente deve procedere all’effettuazione dei seguenti adempimenti: § determinazione dell’imponibile; § calcolo dell’imposta lordo con applicazione delle aliquote; § quantificazione delle detrazioni. Dalla liquidazione dell’imposta può emergere: § un credito: il beneficio di tale credito non avviene immediatamente, ma può essere utilizzato in compensazione di eventuali altri versamenti d’imposta; l’eccedenza non utilizzata verrà riportata nel successivo modello dichiarativo, oppure richiesta a rimborso; § un debito: il contribuente deve effettuare i versamenti alla scadenza prevista (versamento del saldo e dell’acconto), potendo anche accedere al beneficio della rateizzazione con conseguente calcolo degli interessi. Il modello UNICO può essere considerato il “modello per tutti”, in quanto non vi sono requisiti specifici da rispettare per poter utilizzarlo; nell’ipotesi in cui gli altri modelli non possono essere utilizzati, il contribuente dovrà avvalersi del modello UNICO.

MODELLO UNICO MINI Il modello UNICO MINI, in confronto al modello UNICO, risulta semplificato nella struttura; la semplificazione consiste principalmente nel fatto che il modello UNICO MINI risulta più snello. Infatti, il nuovo modello introdotto quest’anno, presenta solamente i quadri maggiormente compilati dai contribuenti, e, all’interno di questi, sono state eliminate le indicazioni relative a fattispecie non dichiarabili con tale modello dichiarativo.

Il modello UNICO MINI può essere compilato dal contribuente che non abbia cambiato il domicilio fiscale dal 1° Novembre 2007. Il modello in oggetto NON può essere utilizzato dai titolari di partita Iva, né dai titolari di redditi di partecipazione, ma solamente quando il contribuente abbia conseguito i seguenti redditi: § redditi da terreni (quadro RA), purché il canone incassato non sia in regime vincolistico e non si siano verificate le “situazioni particolari” di cui invece tiene conto il modello UNICO ordinario; § redditi da fabbricati (quadro RB), purché non si siano verificate le condizioni particolari della colonna 6; § redditi da lavoro dipendente e assimilati (quadro RC), con esclusione dei redditi percepiti dai lavoratori socialmente utili; nel modello è inclusa la sezione dove indicare i redditi percepiti a titolo di straordinari o premi di produzione; § quadro RL: in tale quadro possono essere dichiarati solo i redditi commerciali o professionali occasionali e i redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare o permettere. Il quadro RP è stato ridotto e non consente di indicare tutti gli oneri che permettono di ottenere una detrazione o una deduzione. Il bonus straordinario per le famiglie numerose può essere richiesto anche mediante il modello UNICO MINI.

IL MODELLO 730 I vantaggi derivanti dalla compilazione del modello 730 sono i seguenti: § il credito può essere recuperato più velocemente; § i versamenti vengono gestiti dal sostituto; § il contribuente non deve gestire i calcoli. Il modello 730 permette al contribuente di vedersi riconoscere il credito d’imposta tramite conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta nella busta paga o pensione di luglio/agosto. Dato che il rimborso del credito viene eseguito ne limite delle ritenute versate dal sostituto con riferimento ad ogni mese, se queste non dovessero complessivamente essere sufficienti a coprire il quantum spettante al contribuente, il credito verrà in parte rimborsato nei mesi successivi. Anche in caso di emersione di un debito d’imposta, il modello 730 presenta il seguente vantaggio: le operazioni di liquidazione dell’imposta saranno a carico del soggetto che presta assistenza fiscale, mentre le operazioni di versamento saranno eseguite dal sostituto d’imposta tramite trattenuta nella busta paga/pensione del contribuente. Il contribuente che presenta il modello 730, una volta adempiuto l’obbligo dichiarativo, avrà la facoltà di disinteressarsi delle operazioni successive, in quanto sono state poste a carico di un altro soggetto. Con riguardo alla documentazione da esibire, possono configurarsi due opzioni: § consegna al sostituto d’imposta, da eseguirsi entro il 30 Aprile: il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione; § presentazione del modello 730 al CAF/professionista: la consegna deve avvenire entro il 1° Giugno e il contribuente deve consegnare la documentazione comprovante i dati dichiarati.

Tale differenza deriva dal fatto che il CAF/professionista abilitato, a differenza del sostituto d’imposta, ha l’onere di apporre il “visto leggero”, ossia deve controllare e certificare la rispondenza della documentazione alle prescrizioni normative. Questo onere onera sia nel caso in cui il CAF/professionista è interpellato per la compilazione del modello dichiarativo, sia quando il contribuente consegna un “precompilato” e quindi il soggetto che presta assistenza fiscale è chiamato solo alle operazioni di liquidazione dei dati indicati nel modello. Ogni anno l’Agenzia delle Entrate descrive, mediante la pubblicazione di una circolare di indirizzo, quali devono essere i controlli documentali da eseguire da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale. In particolare, tali soggetti controllano: § la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite; § che le deduzioni dal reddito sono siano superiori ai limiti stabiliti dalle disposizioni legislative; § che le detrazioni d’imposta non siano superiori ai limiti indicati dalla legge; § che i crediti d’imposta rispettino i limiti fissati dalla legge. Il contribuente, per poter utilizzare il modello 730, deve rispettare i seguenti requisiti: § avere un sostituto d’imposta, in quanto questo è il soggetto che effettua i conguagli; § non devono essere presenti redditi non contemplati dal modello 730, quali redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo e alcuni redditi diversi (plusvalenza da cessione di partecipazione qualificata e canoni di affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale); non possono essere dichiarati con il modello 730 i redditi derivanti da trust; § il contribuente deve essere residente in Italia nel 2008 e/o 2009; § il contribuente non deve presentare la dichiarazione 770, Irap e Iva; § non possono essere dichiarati con il modello 730 i redditi conseguiti dal contribuente defunto; § il reddito da lavoro dipendente, erogato da un datore di lavoro che non assume la qualifica di sostituto d’imposta, non può essere dichiarato mediante la presentazione del modello 730.

MODELLO 730 E UNICO Possono configurarsi alcune situazioni nelle quali il modello 730 può essere accompagnato dalla presentazione del modello UNICO; si tratta di situazioni che comportano la necessità di dichiarare dati che non incidono sulla liquidazione del tributo: § RM: quando il contribuente ha l’onere di dichiarare i dati della rivalutazione di un terreno eseguita nel corso del 2008; § RT: se devono essere dichiarati i dati relativi alla rivalutazione di una partecipazione, ma anche nel caso di plusvalenza qualificata se il contribuente non ha esercitato l’opzione per il regime amministrato o gestito, ovvero per indicare plusvalenze e minusvalenze tanto da partecipazioni qualificate quanto non qualificate; § RW: per adempiere agli obblighi di monitoraggio valutario; § AC: nell’ipotesi di amministratore di condominio tenuto ad indicare i dati dei condomini amministrati.

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