You are hereHome page / I NUOVI INDICI DI RICCHEZZA DEL REDDITOMETRO

I NUOVI INDICI DI RICCHEZZA DEL REDDITOMETRO


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 Febbraio 2009, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del reddito sintetico per il biennio 2008-2009, con un aumento del 5,62 per cento rispetto ai precedenti importi indicati nella tabella allegata al D.M. 10 Settembre 1992, come modificato dal D.M. 19 Novembre 1992.
La determinazione del reddito sintetico, meglio conosciuto come “redditometro”, viene aggiornato ogni due anni, in funzione delle variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale calcolato dall’Istat.
Le novità sul redditometro sono racchiuse nella circolare numero 1, del 29 Dicembre 2008, emanata dal Comando generale della Guardia di finanza, la quale fornisce le nuove istruzioni sull’attività di verifica.
La circolare è costituita da quattro volumi, ed è disponibile sul sito web www.gdf.it.
Il controllo mediante il redditometro viene tratto nel secondo volume della circolare, parte quarta, capitolo 12, intitolato “L’attività ispettiva basata sullo sviluppo di elementi indicativi di capacità contributiva”. Il redditometro è lo strumento induttivo che consente di pervenire ad una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in funzione della scelta e misurazione di prestabiliti elementi indicativi di capacità contributiva.
Il termine “redditometro” viene utilizzato per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico. Con la circolare viene stabilito che nella scelta delle posizioni da controllare mediante lo strumento del redditometro, venga data priorità ai contribuenti che presentano dichiarazioni dei redditi senza evidenziazione di alcun debito d’imposta e per i quali sussistono elementi segnaletici di capacità contributiva. In altri termini, i primi soggetti che verranno controllati, saranno coloro che non versano tasse, ma che presentano importanti capacità di spesa.
Il redditometro potrà essere accompagnato anche dalle indagini finanziarie, vale a dire dai controlli bancari, al fine di scoprire i “falsi poveri”. I controlli bancari e le altre indagini finanziarie hanno lo scopo di conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale degli Uffici, in quanto rappresentano uno strumento rilevante per trasformare gli indizi di tipo patrimoniale e gestionale in prove che evidenzino l’effettiva capacità contributiva della persona oggetto di controllo.
La Guardia di Finanza punterà la propria attenzione sulle manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con il reddito dichiarato.
Nel capitolo 12 sopra menzionato, la Guardia di Finanza introduce i seguenti nuovi indici di ricchezza, a titolo di orientamento e in via non esaustiva:
§ pagamento di consistenti rate di mutuo;
§ pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione ad unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
§ pagamento di canoni per l'affitto di posti barca;
§ spese per la ristrutturazione di immobili;
§ spese per arredi di lusso di abitazione;
§ pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
§ pagamento di rette per scuole private particolarmente costose;
§ assidua frequenza di case da gioco;
§ partecipazione ad aste;
§ frequenti viaggi e crociere;
§ acquisto di beni di particolare valore quali quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico-archeologico, ecc.;
§ disponibilità di riserve di caccia o di pesca;
§ hobby particolarmente costosi quali, ad esempio, partecipazione a gare automobilistiche, rally , gare di motonautica, ecc.
La norma che consente l’uso del redditometro è l’articolo 38, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il suo quarto comma prevede che l’Ufficio ha la possibilità, in funzione di elementi e circostanze di fatto certi, calcolare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, qualora il reddito complessivo netto accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato.
A sua volta il contribuente ha la facoltà di dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto. Quindi, il contribuente può dimostrare che:
§ possiede redditi esenti, quali Bot, Cct, e simili;
§ è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;
§ esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cd. venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
§ il reddito conseguito non è quello effettivamente conseguito per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;
§ ha venduto beni immobili.
Gli Uffici dovranno controllare la documentazione presentata dal contribuente, valutandone la probatori età in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio oggetto di controllo, di:
§ redditi esenti;
§ redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
§ somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali.
Gli Uffici dovranno vagliare anche altre diverse giustificazioni, che possono essere riferite al nucleo familiare; inoltre, potranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:
§ utilizzo di finanziamenti;
§ utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.;
§ utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, ma alle rendite catastali aggiornate);
§ utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale.
Lo scopo dell’Amministrazione Finanziaria consiste nell’utilizzare il redditometro alla ricerca dei contribuenti ricchi, che dichiarano redditi bassi, in modo tale da evadere le tasse dovute all’erario, e nell’usare l’accertamento che misura il reddito secondo i beni posseduti o i servizi scelti dai contribuenti.
I beni e i servizi presi in considerazione nell’utilizzo dello strumento del redditometro sono:
§ aeromobili;
§ navi e le imbarcazioni da diporto;
§ autoveicoli;
§ altri mezzi di trasporto a motore;
§ roulottes ;
§ residenze principali e secondarie;
§ collaboratori familiari (da non confondere con i collaboratori dell'impresa familiare);
§ cavalli da corsa o da equitazione;
§ assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie).
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del D.M. 10 Settembre 1992, i beni e servizi “ si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto in parte i relativi costi ".
Non vengono considerati nella disponibilità della persona fisica, e quindi vengono esclusi dal redditometro, alcuni beni e servizi relativi esclusivamente all’attività di impresa, di arti o professioni. I beni e servizi che possono essere esclusi sono:
§ aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 cc. e roulottes ;
§ cavalli da equitazione o da corsa;
§ riserve di caccia e di pesca;
§ assicurazioni di ogni tipo, limitatamente all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie.
L’articolo 2, comma 2, del D.M. 10 Settembre 1992, stabilisce che l’esclusione dal redditometro dei sopra menzionati beni e servizi è subordinata alla condizione che i beni e servizi siano “relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione ".

NAVIGAZIONE