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I COSTI DI TELEFONIA


Il trattamento fiscale dei costi di telefonia ha subito importanti modifiche relative sia al trattamento ai fini delle imposte dirette (Finanziaria 2007), sia ai fini Irap ed Iva (Finanziaria 2008).
Finanziaria 2007
La distinzione tra telefonia fissa e telefonia mobile è stata eliminata, ai fini della deducibilità dei costi, dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 401-403, della Legge numero 296 del 2006).
Il nuovo regime della deducibilità nella nuova misura dell’80 per cento, riguarda sia la telefonia mobile che quella fissa. Si ricorda che per la telefonia fissa vigeva originariamente un regime di integrale deducibilità, ovviamente nel rispetto del criterio di inerenza con l’attività d’impresa svolta.
Tale modifica è stata attuata mediante la modifica dell’articolo 102, comma 9, del Tuir; il testo previgente recitava nel seguente modo: “Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d’impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art.21 della tariffa allegata al DPR n.641/72, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella G.U. n.303/95, sono deducibili nella misura del 50%.
La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.”.
A seguito della modifica, il novellato articolo 102, comma 9, del Tuir stabilisce che: “Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett.gg) del co.1 dell'art.1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. n.259/0315, sono deducibili nella misura dell'80%
La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.”.
Il nuovo limite della deducibilità all’80 per cento è destinato sia alle imprese (articolo 102, comma 9, del Tuir), sia ai lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda quest’ultima categoria, occorre far riferimento all’articolo 54, comma 3-bis del Tuir. Qui di seguito si riporta il testo dell’articolo ante e post modifica.
Articolo 54, comma 3-bis, del Tuir, ante modifica: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al DPR n.641/72, sono deducibili nella misura del 50%.”
Articolo 54, comma 3-bis, del Tuir, post modifica: “Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del co.1 dell'art.1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. n.259/0316, sono deducibili nella misura dell'80%.”
La limitazione della deducibilità all’80 per cento non coinvolge solamente il classico telefono fisso e telefono cellulare. Infatti, il testo normativo fa riferimento ad “apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”, e quindi si desume che possa essere coinvolta in tale definizione gran parte delle principali strumentazioni non meramente materiali, quali l’hardware, ma anche immateriali (software), di quotidiano utilizzo.
La Risoluzione Ministeriale numero 104 del 2007 ha chiarito l’ambito applicativo delle nuove disposizioni riguardanti la telefonia: ““si ritiene siano compresi nell'ambito applicativo della disposizione in esame, oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software19), utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività' imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche”.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la limitazione della deducibilità all’80 per cento comprenda anche le spese per centralini e fax, quelle per l’acquisto di modem o del router. Invece, la deduzione dei costi riguardanti i personal computer avverrà secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d’impresa o professione.
Secondo un orientamento dottrinale, nell’ipotesi in cui si acquisti un pc fisso o portatile con modem incorporato, risulta necessario dividere i due costi al fine di applicare la limitazione della deducibilità alla quota relativa al modem. Altri autori non ritengono necessaria quale suddivisione, quantomeno in tutte quelle ipotesi in cui i pc, anche se muniti di modem incorporato, fanno parte di una rete informatica che per il collegamento ad internet usano modem o router esterni.
Le limitazioni alla deducibilità sono destinate alle seguenti tipologie di costi e spese:
§ quote di ammortamento nel caso di acquisto o canone di leasing o noleggio nel caso di acquisizione;
§ spese di manutenzione;
§ canoni di assistenza;
§ le spese di impiego.
Per le apparecchiature acquisite in leasing, al fine di poter dedurre i relativi costi, deve essere rispettato il requisito della durata minima del contratto, come stabilito dagli articoli 102, comma 7 e 54, comma 2, del Tuir. Per quanto concerne i contratti di leasing sottoscritti a partire dal 1° Gennaio 2008, la durata deve essere pari ai 2/3 del periodo di ammortamento determinato in base ai coefficienti di ammortamento fiscali. Invece, per quanto attiene alle spese di manutenzione e riparazione sopportate dalle imprese sui beni di proprietà, occorre rispettare quanto stabilito dall’articolo 102, comma 6, del Tuir, ovvero sia il plafond del 5 per cento.
La deduzione al 100 per cento stabilita dall’ultimo periodo dell’articolo 102, comma 9, prevista per gli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merce da parte di imprese di autotrasporto, è rimasta immutata. Si ricorda che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° Gennaio 2002, l’integrale deduzione spetta a condizione che sia presente un solo impianto per ciascun autoveicolo. Con la circolare numero 40/E del 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “l'integrale deduzione è limitata alle spese relative ad un singolo impianto per ciascun veicolo utilizzato nell'attività di trasporto merci; ne consegue che, sempre ai fini della totale deduzione, il numero degli impianti telefonici dei veicoli, nonché delle relative utenze (contratti), non può essere superiore al numero dei veicoli utilizzati dall'impresa di autotrasporto. In altri termini il previsto limite di «un impianto per ciascun autoveicolo» deve intendersi riferito tanto all'apparecchio telefonico, fisso o mobile, del veicolo quanto all'utenza attivata sullo stesso impianto”.
Alle spese relative alle apparecchiature in numero eccedente rispetto alla sopra menzionata limitazione numerica, viene applicata la disposizione riportata dall’articolo 102, comma 9, del Tuir, vale a dire la limitazione della deducibilità all’80 per cento.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale stabilita dal Legislatore nella misura dell’80 per cento, assume forza di presunzione assoluta intesa a forfetizzare l’inerenza dei costi in oggetto, e quindi non risulta possibile fornire la prova contraria, neppure se viene provato che le spese presentano finalità aziendali, nemmeno ricorrendo all’istituto dell’interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973).
La Risoluzione ministeriale numero 214 del 2008, rispondendo ad un interpello disapplicativo, ha stabilito che la disposizione contenuta nell’articolo 102, comma 9, del Tuir, costituisce una norma di sistema e non una norma antielusiva, diretta a forfetizzare il requisito dell’inerenza relativamente ai costi relativi all’acquisto e alla gestione di detti beni.
Si segnala però la risoluzione ministeriale numero 8448 del 1999, emessa a cura della Direzione Regionale delle Entrate della Liguria, la quale, con riguardo al previdente articolo 67, comma 10-bis, del Tuir, aveva riconosciuto ad una ditta di trasporti l’integrale deducibilità per l’utilizzo esclusivo e strumentale all’esercizio dell’attività sociale, comprovato dall’impossibilità tecnica di un uso diverso degli apparecchi di telefonia cellulare collegati alla batteria dell’automezzo sul quale veniva installati; inoltre, tali apparecchi, non potevano essere usati al di fuori dell’automezzo e la disabilitazione della loro tastiera non consentiva collegamenti telefonici se non esclusivamente con alcuni numeri della società.
Con la Finanziaria 2007, il Legislatore si è posto lo scopo di colpire quei cespiti che si prestano potenzialmente a soddisfare anche necessità personali degli utilizzatori.
Le limitazioni alla deducibilità stabilite dal nono comma dell’articolo 102 del Tuir non vengono applicate, secondo quanto stabilito dalla risoluzione numero 320/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate “in presenza di apparecchiature terminali non suscettibili, in virtù delle proprie
specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente
imprenditoriali”.
Se alle apparecchiature vengono applicati particolari accorgimenti tecnici, in modo da renderle non potenzialmente utilizzabili per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali, sarà possibile estendere la deducibilità integrale alle reti intranet utilizzabili esclusivamente per la trasmissione dei dati fra le varie sedi.
Telefonia prepagata
Con la circolare ministeriale numero 47/E del 2008, l’Agenzia si è pronunciata in tema di telefonia prepagata, chiarendo che devono considerarsi riconducibili alla disciplina dettata dall’articolo 54, comma 3-bis del Tuir e dall’articolo 102, comma 9, del Tuir, anche “quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego di servizi telefonici”. L’Agenzia delle Entrate precisa che: “resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito … i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate)”.

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