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LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SP 2009


L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 31 Gennaio 2009, ha approvato il modello UNICO SP 2009, con le relative istruzioni; tale modello è destinato alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Tali soggetti devono presentare il modello Unico SP 2009 ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell’imposta sul valore aggiunto.
Nella compilazione del modello Unico SP 2009, occorre tenere in debita considerazione le novità riguardanti i seguenti quadri:
§ quadro EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali;
§ quadro RF Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria;
§ quadro RG Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata;
§ quadro RE Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Tali novità sono state introdotte dalle seguenti disposizioni legislative:
§ Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007;
§ Decreto Legge numero 112 del 25 Giugno 2008 convertito con modificazioni dalla Legge numero 133 del 6 Agosto 2008;
§ Decreto Legge numero 171 del 3 Novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 205 del 30 Dicembre 2008;
§ Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 28 gennaio 2009.

Si ricorda che la dichiarazione Irap va presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Si riassumono di seguito le principali novità apportate al modello Unico SP 2009:
§ nella sezione “Altri dati” del frontespizio, è stata inserita la casella “grandi contribuenti”, la quale dovrà essere barrata delle imprese con volume d’affari o ricavi di ammontare non inferiore ad Euro 100 milioni:§ sempre nel frontespizio, nella sezione “firma della dichiarazione”, è stata introdotta la casella RJ, che dovrà essere barrata dai soggetti che compilano il Quadro RJ (determinazione della base imponibile delle imprese marittime ex articoli 155-161 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 – regime opzionale della cd. tonnage tax)§ nel quadro EC è stata eliminata la colonna “eccedenza di periodo”, dato che i contribuenti non possono più operare deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti;
§ nel quadro RF, oltre che nel quadro RS, alla voce “spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione”, si è tenuto conto della disciplina fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di rappresentanza (Decreto Ministeriale del 19 Novembre 2008)
§ le società che applicano gli IAS/IFRS, è stato inserito il prospetto “dati di bilancio Ias/Ifrs” nel quadro RF§ nei prospetti RE e RG si è tenuto conto della deducibilità dell’Irap dall’Irpef, nonché dall’Ires, nella misura forfetaria del 10 per cento;
§ nel quadro RH, destinato all’indicazione dei redditi da partecipazione in società di persone ed equiparate, nella sezione II trovano distinta indicazione le perdite secondo il seguente prospettoQUADRO EC – DEDUZIONI EXTRACONTABILI
Tale quadro consente, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, di iscrivere, qualora esistano, i riassorbimenti delle eccedenze complessivamente indicate nel quadro EC di Unico 2008 SP.
Il riassorbimento dell’eccedenza pregressa consegue all’affrancamento della stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva.
Il quadro EC è costituito dalle seguenti quattro sezioni:
§ Sezione I “Ammortamenti”
§ Sezione II “Altre rettifiche”
§ Sezione III “Accantonamenti”
§ Sezione IV “Totali complessivi, imposte differite e riserve”QUADRO RF
Le imprese che, nella predisposizione del bilancio di esercizio, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), devo barrare la casella 1, denominata “IAS”, del rigo RF2.

Variazioni in aumento – La determinazione del reddito d’impresa deriva dall’utile (o dalla perdita) indicata in conto economico, indicato al rigo RF4 (o RF5 se si tratta di una perdita)All’utile vengono aggiunte o sottratte le variazioni in aumento o in diminuzione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 o in base ad altre leggi.
Il rigo RF6accoglie gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono alla determinazione del reddito (articolo 109, quarto comma, lettera b), quarto periodo del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, nella versione prima della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 33, lettera q), della Legge numero 244 del 2007.L’importo totale di tali componenti va indicato nella colonna 4 e a colonne 1, 2 e 3, va annotata la quota di tale ammontare che si riferisce:
§ ai beni ammortizzabili rigo EC7, colonna 2;
§ agli altri beni rigo EC12, colonna 2;
§ agli accantonamenti rigo EC19, colonna 2.
I ricavi non registrati nelle scritture contabili vanno indicati, per l’intero importo, al rigo RF12, colonna 3che contiene l’ammontare di colonna 1, anche quando la società ha optato per l’adeguamento ai ricavi determinati in base alle risultanze dei parametri o degli studi di settore.
Nel Rigo RF18trova indicazione l’importo non ammesso in deduzione secondo quanto stabilito dall’articolo 164 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, delle spese e degli altri componenti negativi, quali, ad esempio le spese di manutenzione e di riparazione, che riguardano veicoli a motori.
Le spese e gli altri componenti negativi (articolo 110, comma 10 e 12 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986) che derivano da operazioni intrattenute tra imprese residenti o localizzate in Stati o territori extracomunitari vanno indicati nel rigo RF27Variazioni in diminuzione – Nel rigo RF40 trovano indicazione le spese e gli altri componenti negativi scaturiti da operazioni intrattenute tra imprese residenti e soggetti aventi domicilio fiscale in Stati o territori extracomunitari a fiscalità privilegiata, che possono essere dedotti grazie all’esplicita esclusione prevista dall’articolo 110, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986.

QUADRO RG
Le società di persone che svolgono attività commerciale in regime di contabilità semplificata (articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1073) devono compilare il quadro RG. Tali società calcolano il reddito secondo quanto stabilito dall’articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, a patto che non abbiano esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di contabilità ordinaria e, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi per un importo non superiore ad Euro 309.874,14 nel caso in cui oggetto dell’attività d’impresa sia costituito da prestazioni di servizi, ovvero Euro 516.456,90 nell’ipotesi di imprese aventi ad oggetto altre attività.
Nel rigo RG17va indicato l’importo deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, materiali ed immateriali, nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 102 e 103 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986; occorre ricordare che, solamente per quanto riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2007, non vale la riduzione a metà del coefficiente tabellare di ammortamento, ad eccezione dei mezzi di trasporto (articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986).

QUADRO RE
Le associazioni tra artisti e professioni e le relative società semplici compilano il quadro RE, al fine di dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dallo svolgimento di un’attività artistica o professionale.
Il Rigo RE7accoglie il 40 per cento delle quote di ammortamento di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura di un solo veicolo per ogni socio o associato, nei limiti di Euro 18.078,99 per le vetture e per gli autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli ed Euro 2.065,83 per i ciclomotori, oltre al 90 per cento delle quote di ammortamento dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per oltre la metà del periodo d’imposta.

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