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DECRETO ANTICRISI: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO


L’articolo 27, comma 1, del Decreto Legge numero 185 del 2008, il Decreto Anticrisi, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della definizione degli inviti al contraddittorio emessi da parte degli Uffici ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo numero 218 del 19 Giugno 1997.
L’adesione avviene senza contraddittorio, con accettazione totale, da parte del contribuente, dell’importo proposto nell’invito.
Le nuove disposizioni legislative possono essere applicate solamente agli inviti emessi dagli Uffici a partire dal 1° Gennaio 2009.
Gli inviti emessi a partire dal 1° Gennaio 2009, dovranno contenere, al fine di permettere al contribuente di conoscere le questioni oggetto della pretesa dell’ufficio, non solo indicazioni riguardanti il giorno e il luogo della comparizioni ed i periodi di imposta oggetto di accertamento, ma anche i seguenti elementi:
- le maggiori imposte;
- le ritenute;
- i contributi;
- le sanzioni e gli interessi;
- le motivazioni che hanno condotto al calcolo delle maggiori imposte.
Il nuovo istituto non può essere applicato agli inviti preceduti da processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione.
Grazie all’introduzione (in sede di conversione del decreto) del comma 1-bis nell’articolo 27, del Decreto Legge numero 185 del 2008, l’ambito di applicazione del nuovo istituto è stato ampliato; infatti, il nuovo istituto potrà essere applicato anche per gli inviti emessi dal 28 Gennaio 2009, relativi alle imposte indirette, per esempio l’imposta di registro, le imposte di donazione e successione.
Il contribuente che decide di aderire all’invito, deve effettuare una comunicazione all’ufficio, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. La comunicazione consiste nella compilazione e nella trasmissione dell’apposito modello approvato per l’adesione ai PVC (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 Settembre 2008). La comunicazione, affinché possa essere considerata valida, deve essere sottoscritta da parte del contribuente o da parte di chi legalmente lo rappresenta.
La comunicazione può essere sia consegnata direttamente agli Uffici che hanno emesso l’invito, i quali sono tenuti a rilasciare apposita attestazione di ricevuta, sia spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della relativa verifica, per le comunicazioni presentate via posta, farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il perfezionamento dell’adesione avviene mediante la comunicazione all’ufficio, da eseguirsi entro il quindicesimo giorno antecedente a quello prestabilito per la comparizione.
Sempre entro la stessa scadenza, il contribuente ha l’onere di procedere al versamento delle somme:
- interamente dovute o
- della prima rata, nel caso avesse optato per il pagamento rateale delle somme dovute.
In quest’ultima ipotesi, nella comunicazione deve essere indicato il numero delle rate prescelte; alla comunicazione va allegata la quietanza attestante l’avvenuto pagamento della prima o unica rata.
La possibilità di rateizzare si pone il limite massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero dodici rate trimestrali nel caso in cui le somme da versare siano superiori ad Euro 51.645,69. Sull’importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al saggio legale determinati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
In caso di rateazione, non è richiesto al contribuente la presentazione di alcuna garanzia.
Le sanzioni, in caso di adesione agli importi indicati nell’invito, risultano pari ad un ottavo del minimo.
Nel caso in cui il contribuente non procedesse al versamento delle somme dovute, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.
Si evidenzia un’importante novità legata a questo nuovo istituto: le adesioni ai nuovi inviti, derivanti dagli studi di settore, con riferimento ai periodi di imposta 2006 e successivi. In tali particolari ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria non potrà procedere ad accertamenti basati su presunzioni semplici qualora la somma delle attività non dichiarate, con un massimo di Euro 50mila, sia pari al 40 per cento dei ricavi o dei compensi definiti.
A parte tale eccezione, l’adesione alla definizione agevolata non vieta all’Amministrazione finanziaria di eseguire ulteriori controlli; quindi, gli uffici finanziari e la Guardia di Finanza hanno la possibilità di continuare ad effettuare accessi, ispezioni o verifiche, o notificare questionari, inviti a comparire, ecc.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono emettere inviti al contraddittorio, ovviamente anche nei confronti sia dell’entità collettiva che dei soggetti partecipanti; in tal caso, ciascuno di essi può aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio, in via autonoma, mediante la trasmissione della comunicazione ed il versamento delle somme indicate nell’invito al contraddittorio.
Attualmente, l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo un software, da inviare agli uffici periferici, per calcolare imposte e sanzioni, consentendo in tal modo la personalizzazione del nuovo invito al contraddittorio.
Il versamento delle somme indicate nell’invito al contraddittorio, avviene mediante utilizzo del modello F24, utilizzando i codici tributo istituti con la Risoluzione numero 482 del 29 Dicembre 2008. I codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”.
I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, devono essere compilati con le informazioni rinvenibili negli inviti a comparire.
I codici tributo 9918, 9919, 9920, 9921, 9922 e 9923, per il quali viene richiesta anche l’indicazione della regione ovvero del codice ente da indicare nel campo “Rateazione/regione/prov./mese di riferimento”, il codice delle singole regioni/province autonome ed il codice territoriale possono essere rintracciate nelle tabelle “T0 – Codici delle regioni e province autonome” e “T1 – Codici degli enti locali”, pubblicate nella sezione “Codici attività e tributo” del sito web www.agenziaentrate.gov.it.

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