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LE NUOVE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI


Le disposizioni relative ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali sono stati modificati, mediante l’introduzione dell’emendamento numero 42.100, in sede di conversione del Decreto Legge numero 207 del 2008, meglio conosciuto come “Decreto Milleproroghe”. L’entrata in vigore delle modifiche è subordinata all’approvazione da parte del Parlamento della legge di conversione.
I termini relativi al versamento delle imposte non sono stati oggetto di modifica, e quindi, per i soggetti che presentano periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, restano le scadenze fissate per il 16 Giugno, con possibile differimento al 16 Luglio (con la maggiorazione dello 0,40 per cento).

UNICO 2009
Dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati: il modello Unico 2009 dovrà essere presentato entro il 30 Settembre di ogni anno, a seguito della modifica introdotta nell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1988.
Dichiarazioni dei soggetti IRES: la nuova scadenza è stata spostata all’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Tutte le dichiarazioni prevedono lo stesso termine di presentazione, a prescindere dalle modalità di presentazione in forma unificata o meno.

MODELLO 730
Le modifiche introdotte negli articoli 16 e 17 del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999, concernono solamente i termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730 a cura dei CAF, dei professionisti e dei sostituti d’imposta. Per ora il termine è stato fissato al 30 Giugno.
Non sono stati modificati i termini di presentazione del modello 730 da parte del contribuente al CAF, professionista o al sostituto d’imposta.
Esclusivamente per il 2009, la scadenza per la trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle Entrate è stato prorogato al 15 Luglio.
Sono state apportate delle modifiche alle disposizioni in tema di operazioni di conguaglio da parte del sostituto; il riferimento indicato nell’articolo 19, del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999, è stato variato mediante la previsione che le suddette operazioni derivanti dal risultato contabile del modello 730 trasmesso dal CAF o dal professionista, viene eseguito con riferimento alla retribuzione di competenza del mese di Luglio.

DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
La scadenza per la presentazione del Modello 770 Semplificato è stata prorogata dal 31 Marzo al 31 Luglio.
Il termine per la presentazione del Modello 770 Ordinario non è stato modificato, e quindi resta fissato al 31 Luglio.

Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle principali scadenze sopra elencate:
NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER IL 2009
Tipologia di dichiarazione Vecchia scadenza Nuova scadenza
Modello 730/2009Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 25 Giugno 2009 30 Giugno/15 Luglio 2009
Modello 730/2009In caso di effettuazione operazioni di conguaglio Retribuzioni corrisposte nel mese di Luglio Retribuzioni di competenza del mese di Luglio
Modello 770/2009 Semplificato 31 Marzo 2009 31 Luglio 2009
Modello 770/2009 Ordinario 31 Luglio 2009 31 Luglio 2009
UNICO 2009 PF/MINI 31 Luglio 2009 30 Settembre 2009
UNICO 2009 SP 31 Luglio 2009 30 Settembre 2009
UNICO 2009 SC Esercizio coincidente con l’anno solare 31 Luglio 2009 30 Settembre 2009
UNICO 2009 SCEsercizio non coincidente con l’anno solare Fine del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
Modello IRAP 2009 31 Luglio 2009 30 Settembre 2009
Modello IRAP Esercizio non coincidente con l’anno solare Fine del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
Modello Iva 2009In forma autonoma 31 Luglio 2009 30 Settembre 2009

Nelle ipotesi in cui UNICO 2009 PF e MINI venga presentato in forma cartacea ad un ufficio postale, il termine di presentazione resta fissato al 30 Giugno.
Nel caso in cui debba essere utilizzato il modello IRAP 2008 “vecchio modello” lo stesso rientra nella dichiarazione unificata modello Unico 2008.

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