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LE VARIAZIONI DI RIMANENZE – RILEVAZIONI CONTABILI


La differenza algebrica tra l’ammontare delle rimanenze finali e l’importo delle rimanenze iniziali, riguardanti i prodotti risultanti dal processo produttivo aziendale, oltre quelli in corso di produzione e/o lavorazione, deve essere indicata nella voce “A)2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del Codice civile.
Le rimanenze ricomprese in tale voce, devono riferirsi a beni che hanno effettivamente subito uno o più processi di lavorazione all’interno del ciclo produttivo dell’impresa.
Ne consegue che non possono essere indicate nella voce A)2 del conto economico civilistico, le eventuali differenze di rimanenze riguardanti:
- le merci;
- le materie prime;
- le materie sussidiarie;
- materiali di consumo;
- beni di consumo.
Nel conto economico, nella macroclasse “Valore della produzione”, rientrano i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati e i prodotti finiti, mentre nel “Costo di produzione” devono essere ricomprese le materie prime, le materie sussidiarie, le materie di consumo e le merci.
Nella voce A)2 del conto economico civilistico, dovranno essere indicate:
- le variazioni positive, nel caso in cui le rimanenze finali presentino un importo superiore rispetto a quello delle rimanenze iniziali; la differenza, pertanto, verrà indicata con il segno positivo;
- le variazioni negative, nel caso in cui le rimanenze finali siano di importo inferiore rispetto a quello delle rimanenze iniziali; quindi, la differenza algebrica presenterà segno negativo.
Le modalità di rilevazione delle variazioni delle rimanenze nella voce A)2 del conto economico, permettono di rispettare il principio della competenza economica. Infatti, i prodotti che un’azienda rileva al 31 Dicembre come rimanenze, saranno oggetto di futura cessione solamente in periodi successivi, e quindi si rende necessario eseguire la coerente rettifica degli inerenti costi che, anche se sopportati nel corso dell’anno, non possono essere considerati di “competenza”. Tali costi dovranno essere “sospesi” a livello di conto economico, e quindi registrati nel conto economico dell’esercizio oggetto di adempimento, attraverso una corrispondente integrazione dei ricavi.
Le voci relative alle rimanenze vengono movimentate in due distinti momenti della vita aziendale:
- in sede di chiusura dei conti, per quanto concerne le rimanenze finali;
- in sede di apertura dei conti, per quanto riguarda le rimanenze iniziali.

Valutazione delle rimanenze
Secondo quanto previsto dal primo comma, numero 9, dell’articolo 2426 del Codice civile, le rimanenze vanno valutate al costo di acquisto o di produzione o, se di importo minore, al presumibile valore di realizzazione, mentre i prodotti in corso di realizzazione e i semilavorati di produzione vanno considerati in relazione al realizzo indiretto mediante i ricavi che conseguono dalla cessione dei prodotti nei quali i medesimi sono stati incorporati a seguito dei processi produttivi.
Le rimanenze devono essere valutate al minore tra:
- il costo storico (costo di acquisizione o costo di produzione);
e
- il valore di mercato.

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