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GLI ACCONTI ED I DEBITI VERSO I FORNITORI


Nello schema di Stato Patrimoniale, disciplinato dall’articolo 2424 del Codice civile, la voce D.6) accoglie i debiti relativi ad anticipazioni ricevute da clienti a fronte di impegni già assunti e definiti, dai quali conseguiranno operazioni aziendali attive.
Nella prassi commerciali, gli anticipi vengono incassati a fronte di:
- beni non ancora consegnati;
- prestazioni di servizi non ancora eseguite;
- lavorazioni pluriennali.
Tali voci resteranno incluse nella voce “acconti”, fintantoché il ricavo non potrà considerarsi “conseguito”, secondo quanto dettato dai postulati fondamentali del bilancio d’esercizio (ricavo certo nell’esistenza e determinato nell’ammontare).
Il momento in cui un ricavo possa dirsi “conseguito”, varia ovviamente in base all’oggetto dell’operazione aziendale attiva:
- vendita di beni mobili: i ricavi si considerano conseguiti nel momento in cui vengono consegnati o spediti i beni;
- vendita di beni immobili: data di stipulazione dell’atto;
- prestazioni di servizi: data di ultimazione delle prestazioni.
Secondo quanto stabilito dal Principio contabile nazionale numero 19, la voce acconti accoglie anche quelli su operazioni di cessione di immobilizzazioni, siano essere materiali, immateriali o finanziarie, e quindi, nella voce D.6) sopra citata, andranno indicati anche gli importi ricevuti a titolo di caparra.
Molto spesso, si compie l’errore di confondere gli anticipi con le caparre. Onde evitare questo sbaglio, qui di seguito verranno evidenziate le peculiarità di queste due componenti.
Anticipi – l’anticipo costituisce un’anticipazione del pagamento integrale, che avverrà al termine della transazione, da parte del compratore. Dato che si tratta di una quota dell’intero corrispettivo concordato, viene assoggettato alla stessa disciplina stabilita per l’intera operazione.
Secondo quanto stabilito dal quarto comma dell’articolo 6, del Testo Iva (Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972), gli anticipi vanno assoggettati ad Iva nel momento in cui vengono corrisposti.
Nel momento in cui si riceve la somma a titolo di anticipo, dovrà essere emessa fattura per l’anticipo incassato, applicando l’aliquota Iva riguardante l’operazione di vendita.
L’importo corrisposto a titolo di acconto non rappresenta un ricavo, e quindi dovrà essere contabilizzato semplicemente come un debito; tale debito andrà girocontato a ricavo solamente nell’istante in cui le condizioni perché si possa dire “conseguito” il ricavo, verranno soddisfatte.
Caparra – L’articolo 1385 del Codice civile fornisce una definizione di “caparra confirmatoria”: somma di denaro avente natura risarcitoria in caso di inadempienza da parte di una delle due parti coinvolte nell’operazione. La caparra non costituisce un parziale pagamento del prezzo e quindi non è soggetta ad Iva.
Nell’ipotesi in cui colui che ha versato la caparra si rende inadempiente, la parte venditrice potrà trattenere la somma a titolo di risarcimento.
Nel caso in cui la parte inadempiente fosse il venditore, quest’ultimo dovrà risarcire il doppio della caparra corrisposta dall’acquirente.

Debiti verso fornitori
I debiti verso i fornitori, vale a dire i debiti derivanti dall’esercizio della gestione caratteristica dell’impresa, devono essere indicati nella voce D.7) del passivo dello Stato patrimoniale (schema stabilito dall’articolo 2424 del Codice civile).
I debiti verso fornitori riguardano:
- le fatture già ricevute e contabilizzate;
- le fatture non ancora pervenute a fine esercizio da fornitori, riguardanti operazioni già perfezionate e quindi di competenza dell’esercizio di riferimento.
La rilevazione in bilancio dei debiti verso fornitori deve rispettare il principio di competenza, e quindi la registrazione contabile potrà essere eseguita solamente se sono maturati i costi, e al netto degli eventuali sconti commerciali.
Il principio contabile nazionale OIC 19 precisa che, gli eventuali sconti cassa, devono essere contabilizzati al momento del pagamento e non rappresentano rettifiche di costi, bensì proventi di natura finanziaria.
Una volta rilevati i debiti verso fornitori, possono verificarsi delle variazioni, dovute ad operazioni di reso o a rettifiche di fatturazione; infatti, all’acquirente possono essere pervenute merci difettose, o di differente qualità rispetto a quelle ordinate, oppure possono essere stati commessi degli errori nei calcoli delle fatture.

Non vanno rilevati tra i debiti verso fornitori, i debiti verso imprese controllate, collegate o controllanti, sebbene si tratti di debiti scaturenti da operazioni riguardanti la gestione caratteristica; infatti, tali debiti, andranno indicati nelle specifiche voci di appartenenza del passivo nello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa – in tale documento deve essere indicato il criterio di valutazione adottato, i motivi delle principali variazioni, i debiti che presentano scadenza superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specificata la natura delle garanzie.

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