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Cenni sulla Legge Finanziaria per il 2011


Il 19 novembre scorso la Camera ha approvato il Disegno di Legge contenente la Legge Finanziaria per il 2011, detta anche Legge di stabilità 2011. Tuttavia, affinché entri in vigore, è necessario che il Disegno di Legge venga approvato definitivamente da parte del Senato, probabilmente entro la metà del mese di dicembre.
Il testo approvato alla Camera è composta da un solo articolo, suddiviso in 169 commi; qui di seguito con l’ausilio di una tabella dettagliata analizzeremo le più rilevanti disposizioni di natura fiscale:
DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA 2011
LEASING IMMOBILIARE E LOCAZIONE FINANZIARIA(commi 15 e 16 del d.d.l. di stabilità 2011)
Il Disegno di Legge sulla Finanziaria 2011 ha previsto che:
l’utilizzatore dell’immobile sia solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle imposte ;
le imposte dovute a seguito di cessione di immobili concessi in leasing da parte delle banche e degli intermediari finanziari, poi riscattati dall’utilizzatore, siano dovute in misura fissa ;
per i contratti di locazione finanziaria in essere al 1° gennaio 2011, le imposte ipo-catastali siano sostituite da un’imposta sostitutiva, da versare in un’unica soluzione entro il 31.03.2011, in misura pari all’imposta di registro applicata sui canoni di locazione finanziaria, ridotta del 4% e moltiplicata per gli anni di durata residua dei relativi contratti. Le modalità di pagamento saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15.01.2010.
ACCERTAMENTO E SANZIONI(commi da 17 a 22 del d.d.l. di stabilità 2011) Il disegno di legge prevede, inoltre:
l’ampliamento dei poteri degli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria e in particolare:
il controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato dall’articolo 36-ter del D.p.r. 600/1973, dovrà essere effettuato dagli Uffici tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione ;
l’accertamento parziale ex art. 41-bis del D.p.r. 600/1973 è ammesso anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari ;
l’inasprimento delle sanzioni applicabili, a partire dal 1° febbraio 2011, agli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso, ovvero per:
l’adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc, la sanzione sarà pari a 1/6 del minimo, anziché 1/8 del minimo;
l’accertamento con adesione, la sanzione sarà pari a 1/3 del minimo, anziché 1/4 del minimo;
l’acquiescenza, l’accertamento e la definizione agevolata, la sanzione sarà pari a 1/3 del minimo, anziché 1/4 della sanzione irrogata;
l’acquiescenza e l’accertamento, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia preceduto da inviti a comparire o da un pvc definibile, la sanzione sarà pari a 1/6 dell’irrogato, anziché 1/8 della sanzione irrogata;ü la conciliazione giudiziale, la sanzione sarà pari al 40%, anziché 1/3 delle sanzioni;ü il ravvedimento operoso breve, la sanzione sarà pari a 1/10 del minimo, anziché 1/12 del minimo;ü il ravvedimento operoso lungo, la sanzione sarà pari a 1/8 del minimo, anziché 1/10 del minimo.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE(comma 39 del d.d.l. di stabilità 2011)Viene abrogato l’art. 1, co. 10 della Legge Finanziaria per il 2008 che prevedeva l’innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, gli artigiani/commercianti, i coltivatori diretti e i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA(comma 41 del d.d.l. di stabilità 2011) È stato portato a regime l’agevolazione per la piccola proprietà contadina , che consente il pagamento dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%, attualmente prevista fino al 31.12.2010.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ(comma 47 del d.d.l. di stabilità 2011) Viene prevista la proroga per l’anno 2011 della detassazione dei premi di produttività ; in particolare, per i lavoratori che hanno realizzato nel 2010 un reddito non superiore a 40 mila euro:¨ il dipendente può assoggettare i redditi, percepiti in relazione agli incrementi di produttività e al lavoro straordinario, all’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali;¨ il datore di lavoro beneficia dello sgravio dei contributi dovuti, nel limite delle risorse disponibili.Tali benefici sono concessi su un ammontare non superiore a 6 mila euro.
DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO (comma 47-bis del d.d.l. di stabilità 2011) Viene prevista la proroga fino al 31.12.2011 anche per la detrazione del 55% sul risparmio energetico, da usufruire in 10 rate annuali di pari importo anziché in 5, come previsto attualmente.
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA AI NON RESIDENTI(comma 53 del d.d.l. di stabilità 2011) È prorogata fino al 31.12.2011 la detrazione per carichi di famiglia prevista all’art. 12 del TUIR a favore dei soggetti non residenti . Tale beneficio non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per l’anno 2012.
CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI IMPONIBILI IVA(comma 85 del d.d.l. di stabilità 2011) Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo viene esteso di un anno; pertanto, sono imponibili ai fini Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine di costruzione/ristrutturazione, anziché entro 4.

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