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LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO: DOMANDE E RISPOSTE


A partire dal 1° ottobre 2010 i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione saranno emessi utilizzando il nuovo modello di cartella di pagamento, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010. La necessità di effettuare una revisione del modello è scaturita dalla volontà di garantire maggiore chiarezza e intelligibilità per il contribuente, delle informazioni e dei dati in esso riportati. Vediamo ora nel dettaglio tale nuovo modello di cartella di pagamento.

D.1. COS’È LA CARTELLA DI PAGAMENTO?
R.1. La cartella di pagamento è un documento emesso da un "concessionario" (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

D.2. CHE COSA SI INTENDE PER “ISCRIZIONE A RUOLO”?
R.2. Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tributi (tasse, imposte, sanzioni amministrative) creato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, Inps) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio, affinché siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva. L'agente della riscossione funge, quindi, da intermediario tra l'ente creditore e il cittadino debitore e la cartella esattoriale è il suo strumento operativo primario.

D.3. QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO APPROVATA CON IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO 2010?
R.3. Il nuovo modello della cartella di pagamento approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 20 marzo 2010 entrerà in vigore obbligatoriamente per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010. Il nuovo modello è frutto del confronto intercorso tra gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia e le associazioni di consumatori e rientra nel progetto generale di semplificazione del linguaggio fiscale per il contribuente. Una migliore grafica che agevola la lettura del documento e informazioni più dettagliate consentiranno di comprendere con maggiore chiarezza le informazioni relative alla somma richiesta.

D.4. QUALI SONO LE NOVITÀ CONTENUTE NEL FRONTESPIZIO DELLA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO ?
R.4. Sul frontespizio della nuova cartella di pagamento, nello spazio destinato all’indicazione del destinatario e del suo indirizzo, sarà specificato anche se egli assume la qualità di debitore coobbligato oppure di obbligato principale. E’ data, inoltre, maggiore evidenza alle somme da versare, indicando espressamente il termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In calce al frontespizio, infine, sono riportate le informazioni relative a:
¨ le modalità di pagamento;
¨ la possibilità di dilazione del pagamento;
¨ le conseguenze in caso di ritardo del pagamento (interessi di mora, maggiori costi del servizio di riscossione, eventuali spese di recupero forzato);
¨ i poteri dell’agente di riscossione in caso di mancato pagamento (fermo amministrativo, ipoteca, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti, la possibilità di riesame o ricorso).

D.5. QUAL È IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE SOMME INDICATE NELLA NUOVA CARTELLA?
R.5. Le somme indicate nella cartella di pagamento devono essere pagate entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nella nuova cartella di pagamento la scadenza è riportata in grassetto e in caratteri più grandi rispetto alla precedente cartella, con l’indicazione dell’importo totale dovuto dal contribuente, comprensivo dei compensi relativi al servizio di riscossione. Attualmente, il compenso dell’agente di riscossione è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, ma in caso di pagamento della cartella entro la scadenza di legge è pari a 4,65%.

D.6. COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME INDICATE NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO DECORSI I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA?
R.6. Decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’agente della riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive o cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme. Da notare, che in tal caso, gli aggi dovuti all'agente della riscossione (i compensi del servizio di riscossione) sono interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri, elencati nella nuova sezione “Informazioni utili” del nuovo modello della cartella di pagamento, ovvero:
¨ le spese di notifica;
¨ gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica;
¨ le somme aggiuntive relative ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali ed assistenziali;
¨ le spese per l’eventuale attività esecutiva svolta dall’agente della riscossione.

D.7. QUALI SONO LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA SECONDA PAGINA DELLA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO?
R.7. Nella seconda pagina della nuova cartella di pagamento, in alto a destra, è ora riportato bene in evidenza l’ente creditore ed il suo indirizzo, in modo da renderlo subito identificabile. Subito sotto il nome e l’indirizzo dell’ente creditore, è indicato, in caso di coobbligazione, l’elenco dei soggetti responsabili in solido del pagamento.
Inoltre, trova una grafica tutta nuova la sezione chiamata “Dettaglio degli importi dovuti”, che descrive nello specifico ogni singola iscrizione a ruolo (numero del ruolo, data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, nome del responsabile del procedimento) elencata nella consueta area dedicata agli addebiti. Tale nuova sezione, riporta in corrispondenza di ciascun importo a ruolo, i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro ed oltre le scadenze previste per il pagamento, in modo tale che il contribuente riesca ad avere visione dei diversi totali da pagare.

D.8. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NELLA NUOVA CARTELLA?
R.8. Le istruzioni di pagamento, indicate alla terza pagina della nuova cartella di pagamento, sono state ora rese più chiare e leggibili, con l’indicazione di:
¨ quando devono essere pagati gli importi (con eventuale distinzione per rate);
¨ dove e come effettuare il versamento;
¨ come effettuare eventuali pagamenti parziali del debito .
Il pagamento dell’importo indicato nella cartella può essere effettuato:
¨ alle poste o in banca, utilizzando il bollettino di versamento precompilato, denominato Rav che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
¨ presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione “Eventuali pagamenti parziali”.

D.9. E’ POSSIBILE RATEIZZARE LE SOMME INDICATE NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO? COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA?

R.9. L’agente di riscossione su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta delle conseguenze, che vengono evidenziate in grassetto nella nuova sezione “Dilazioni di pagamento” nella quarta pagina della nuova cartella di pagamento:
¨ il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
¨ l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
¨ il carico non può più essere rateizzato.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).
D.10. COME SI DEVE COMPORTARE IL CONTRIBUENTE SE RITIENE CHE LA SOMMA INDICATA NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO NON SIA DOVUTA?
R.10. Nel caso in cui il contribuente ritenga che la somma contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il c.d. “sgravio”, ovvero il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo e indicate nella cartella. Eventuali contestazioni all'ente creditore possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela o presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente. Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso totale o parziale delle somme eventualmente già versate. L’agente della riscossione procede al rimborso inviando al contribuente un invito a ritirare il rimborso allo sportello oppure a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo mediante bonifico.

D.11. IL CONTRIBUENTE CHE HA VERSATO IN PIÙ RISPETTO ALLA SOMMA INDICATA NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO?
R.11. Il rimborso spetta al contribuente non solo quando ha ottenuto dall'ente lo sgravio per somme pagate, ma anche quando ha versato somme in più rispetto a quanto dovuto all'ente creditore. In quest’ultimo caso, l'agente della riscossione provvede a notificare una comunicazione di rimborso al contribuente. Se entro tre mesi dalla comunicazione il contribuente non ritira le somme presso uno degli sportelli indicati o non autorizza via fax il bonifico, l’agente di riscossione versa l'importo all'ente creditore cui si riferisce l'erroneo versamento. Da quel momento il contribuente che vuole ottenere il rimborso dovrà rivolgersi direttamente all'ente creditore.

D.12. NEL NUOVO MODELLO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO COSA CAMBIA PER IL “FOGLIO AVVERTENZE”?
R.12. La nuova cartella di pagamento dedica più spazio al c.d. “Foglio Avvertenze”, che sarà diversificato in base al tipo di debito da versare, in quanto il suo contenuto dipende dalla tipologia delle somme iscritte a ruolo. Ciò, soprattutto in ragione della diversificazione della giurisdizione competente in caso di controversie (ad esempio, commissioni tributarie per le imposte e giudice ordinario per le multe stradali).

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