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L’OBBLIGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I PROFESSIONISTI


La Pec, al contrario della posta elettronica comunemente usata, ha valore legale come la raccomandata postale e dopo l’invio si ottiene una ricevuta che certifica che il messaggio spedito (eventualmente con allegati), è stato consegnato nella casella di Pec del destinatario che non può negarne l’avvenuta ricezione.
Ai sensi infatti dell’art. 48 del D. Lgs. n. 82 del 7 Maggio 2005:
1) La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2) La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3) La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
Come previsto dall’art. 16 comma 7 del Decreto Legge 185/2008 tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituti con legge statale sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e a comunicarlo al proprio Ordine o Collegio di appartenenza entro il 29 Novembre 2009.
La consultazione di tali indirizzi avviene in via telematica senza spese; diversamente l’estrazione degli elenchi di indirizzi è permessa alle sole Pubbliche Amministrazioni relativamente alle comunicazioni relative agli adempimenti di competenza (ai sensi del comma 10 dell’art. 16).
Entro il 29 Novembre 2009 tutti i professionisti dovranno comunicare al proprio ordine l’indirizzo di posta elettronica certificata che identifica la versione “telematica” della sede dello studio.
Gli Ordini e i Collegi sindacali hanno messo a disposizione i dati identificativi degli iscritti con i relativi indirizzi di posta elettronica consultabili in via telematica esclusivamente dalla P.A.
Non sono previste specifiche sanzioni in conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione da parte del professionista e quindi si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali.

Il professionista potrà richiedere l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ad uno degli enti gestori accreditati dal CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione).

Per tutti i casi in cui non sia previsto dalla legge l’uso della pec il professionista potrà utilizzare la propria casella di posta elettronica non certificata (così quindi per comunicazioni non dirette o provenienti da pubbliche amministrazioni o da soggetti che già utilizzano la pec).
Si segnala che molti Ordini professionali hanno sottoscritto apposite convenzioni per l’attivazione delle caselle di posta elettronica certificata.

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