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LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)


La figura dell’associazione di promozione sociale è stata introdotta nel mondo del non profit dalla Legge numero 383 del 7 Dicembre 2000, secondo la quale tali enti sono quelli costituiti “al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.
Le APS devono essere costituite per atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede legale.
Nello statuto delle APS devono trovare indicazione:
– la denominazione;
– l’oggetto sociale;
– l’assenza di fine lucrativo;
– la rappresentanza legale;
– l’obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi;
– la democraticità della struttura;
– i criteri per ammettere ed escludere gli associati ed i loro diritti ed obblighi;
– l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione destli stessi da parte degli organi statutari;
– le modalità di scioglimento dell’associazione;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo nelle ipotesi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Le organizzazioni sindacali, i partiti politici ed in generale tutte quelle associazioni che istituiscono limitazioni discriminanti all’ingresso di nuovi soci, non posso essere considerate APS.
Le APS a carattere nazionale sono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni e venti province del territorio nazionale; tali associazioni hanno l’obbligo di iscriversi in uno specifico registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari sociali.
La domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle APS si redige su carata semplice secondo l’allegato modello disponibile sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Qui di seguito si riporta il fac-simile del modello:

Alla modello sopra riportato, l’APS deve allegare la seguente documentazione:
- atto costitutivo;
- statuto dell’associazione in originale oppure copia conforme all’originale;
- dichiarazione dell’ambito di diffusione territoriale dell’associazione comprovante la presenza in almeno 5 regioni e 20 province;
- indicazione del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzione;
- descrizione del modello organizzativo dell’associazione;
- indicazione del numero totale degli iscritti e dei criteri e mezzi di informazione e di comunicazione che ne permettono la partecipazione;
- indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere;
- ultimo bilancio approvato con relazione contabile.
Le APS a carattere regionale o provinciale, hanno l’onere di iscriversi nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e contro i provvedimenti di cancellazione nei registri, è concessa la presentazione del ricorso in via amministrativa.
Nello svolgimento delle proprie attività, le APS si sostengono con:
- contributi degli aderenti o di privati;
- contributi dello Stato, di enti pubblici od organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi;
- iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’attività istituzionale.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 18 della Legge 383 del 2000, le APS possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche mediante ricorso ai propri associati.
L’articolo 6, comma 2, della Legge numero 383 del 2000, prevede la responsabilità sussidiaria in capo ai soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell’APS nei confronti dei terzi creditori; da un punto di vista operativo, i soggetti che vantano un credito nei confronti di una APS, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, devono obbligatoriamente far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione, e solo nel caso in cui tale azioni risulti infruttuosa, potranno rifarsi nei confronti di tali soggetti.
L’articolo 27 della Legge sulle APS attribuisce loro le seguenti possibilità:
a) promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) intervenire in giudizi civili e penali, per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi riguardanti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b)
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990.

Erogazioni liberali a favore delle APS – Affinché le erogazioni liberali siano fiscalmente deducibili, esse:
- devono essere effettuate tramite assegno o bonifico bancario o attraverso versamento sul conto corrente postale o qualsiasi altro tipo di versamento che sia rintracciabile e documentabile pena la non validità (non vale il versamento per contanti);
- deve essere rilasciata al soggetto erogante un’apposita ricevuta sulla quale devono essere indicati gli estremi al fine di poter identificare fiscalmente il soggetto elargitore.

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