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LE NUOVE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2009


L’articolo 10, del Decreto Legge numero 78 del 2009 ha introdotto disposizioni volte a contrastare l’effettuazione di indebite compensazioni del credito annuale Iva. Tali disposizioni riguardano gli adempimenti che devono essere eseguiti per poter compensare nel modello di versamento F24 il credito Iva con altri tributi. Tali disposizioni mirano inoltre ad incrementare il limite delle compensazioni, portandolo alla soglia di Euro 700.000,00.
Le nuove disposizioni diverranno operative a decorrere dal 1° Gennaio 2010, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 2 Luglio 2009. Quindi, fino al termine del 2009 rimangono operative le attuali modalità di esercizio delle compensazioni del credito Iva.
Il Decreto Legge numero 78 del 2009 ha introdotto le seguenti novità:
- la compensazione del credito Iva annuale nel modello di versamento F24, per importi superiori ad Euro 10.000,00, può essere eseguita a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Quindi, la novità va ad incidere sulle compensazioni “esterne”, mentre quelle interne, Iva da Iva, non subiscono variazioni. In tal modo il contribuente ha la possibilità di utilizzare liberamente il credito Iva 2009 nelle liquidazioni periodiche del 2010, mensili o trimestrali.
Dato che il modello Iva 2010, relativo al periodo d’imposta 2009, può essere presentato in forma autonoma a decorrere dal mese di febbraio, fino al 15 Marzo 2010 non possono essere effettuate compensazioni esterne utilizzando il credito Iva 2009. Ne consegue che i contribuenti, anche nei primi mesi del 2010, possono continuare ad utilizzare il credito Iva 2008, che scaturisce dal modello Iva 2009;
- obbligo di disporre di una dichiarazione Iva “certificata” circa l’esistenza del credito Iva, nell’ipotesi in cui la compensazioni riguardi crediti Iva per un importo superiore ad Euro 15.000,00 annui. A tale scopo, nella dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (articolo 35, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo numero 241 del 1997).
In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti la dichiarazione Iva va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono, se prevista, la Relazione di revisione.
La compensazione del credito Iva 2009, per importi superiori ad Euro 10.000,00, potrà essere eseguita a partire dal 16 Marzo 2010 (e non in data antecedente) per coloro che presentano il modello di dichiarazione Iva 2010 nel mese di Febbraio 2010.
L’introduzione del visto di conformità induce a ritenere che l’intenzione del Legislatore Italiano consista nel strutturare un sistema nel quale l’attestazione di un soggetto terzo garantisce la formale “bontà” dei crediti Iva che vengono spesi in compensazione.
L’apposizione del visto di conformità costituisce un controllo preventivo con relativi oneri a carico dei contribuenti e una funzione di tutela degli interessi dell’Erario.
Visto “leggero”
Il visto leggero è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel 1997, quale strumento di verifica preventiva della correttezza formale dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate e della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. All’inizio, il sistema era stato progettato come certificazione semplicemente facoltativa. Il sistema funzionava nel seguente modo: i contribuenti, pagando, potevano e possono anticipare i controlli formali sulle dichiarazioni che costituiscono attività tipica dell’amministrazione finanziaria. Il sistema del visto leggero non ha avuto grande successo, data la sperequazione sostanziale tra benefici e oneri per l’apposizione della certificazione.
A partire dal 2010 il visto di conformità ritornerà alla ribalta, in quanto le imprese e professionisti che decidono di utilizzare in compensazione orizzontale un credito Iva per un importo superiore ad Euro 15mila, dovranno obbligatoriamente e preventivamente avvalersi di operatori tributari e professionali per l’ottenimento del visto.
I soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, che certifica la sussistenza del credito Iva da compensare sono:
- responsabili fiscali di un Caf;
- commercialisti e consulenti del lavoro;
- periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli della CCIAA.
Il professionista, al fine di poter apporre il visto di conformità, deve innanzitutto essere tutelato ad un’apposita polizza professionale con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, comunque di importo non inferiore ad Euro 1.032.914. La polizza assicurativa deve garantire l’integrale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, e quindi non sono ammessi scoperti o franchigie.
Nell’ipotesi di associazioni professionali, la polizza può essere sottoscritta dal singolo partecipante, oppure dallo studio associato per garantire l’attività svolta dal singolo.
Una volta stipulata la polizza, il professionista ha l’onere di trasmettere la comunicazione preventiva alla Direzione regionale competente dell’intenzione di rilasciare il visto di conformità, accompagnata dall’attestazione di tutti i requisiti stabiliti dalla disposizioni legislative vigenti. Alla comunicazione il professionista deve allegare una copia della polizza assicurativa sopra menzionata e le autocertificazioni del caso.
Nel caso di associazione professionale, nella comunicazione devono trovare indicazione, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli degli altri componenti l’associazione.
La procedura di apposizione del visto di conformità passa attraverso le seguenti fasi:
1) adempimenti preliminari;
2) acquisizione della documentazione;
3) effettuazione dei controlli;
4) apposizione del visto sulla dichiarazione.
Adempimenti preliminari – Il soggetto abilitato deve verificare l’esistenza dei requisiti soggettivi, la stipula di un’adeguata polizza assicurativa a integrale copertura delle sanzioni e l’esistenza di una comunicazione trasmessa alla Direzione regionale competente in funzione del domicilio del soggetto che appone il visto. La procedura può essere espletata solamente se il professionista ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili del cliente. Per quanto attiene alla tenuta delle scritture contabili, è possibile che la contabilità venga elaborata dal cliente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a patto che le attività siano eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Acquisizione della documentazione – Il soggetto abilitato, al fine di poter apporre il visto, deve possedere i registri Iva e i documenti contabili, in quanto il rilascio del visto di conformità richiede la correttezza formale delle dichiarazioni presentate e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Su tale adempimento si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate (circolare numero 134/E del 17 Giugno 1999), chiarendo quali operazioni devono essere effettuate:
- riscontro della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione;
- controllo della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva;
- controllo della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (non deve essere effettuato alcun controllo sul merito).
A partire dal 2001, non è più necessario attestare la congruità dell’ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, oppure l’attestare le cause che giustificano l’eventuale scostamento.
Da un punto di vista operativo, l’apposizione del visto consiste nella compilazione di una apposita sezione del frontespizio della dichiarazione Iva, che verrà presentata in forma autonoma e anticipata rispetto alla dichiarazione dei redditi; in tale modo potrà essere effettuata la compensazione che, a partire dal 2010, potrà eseguirsi solamente dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.
Nei casi previsti dalla legge, in alternativa al visto di conformità, si può ricorrere all’attestazione del revisore contabile; in tal caso, le operazioni da effettuare sono le stesse sopra menzionate con riguardo al rilascio del visto di conformità.
I costi
Le tariffe professionali vigenti non menzionano direttamente la procedura del rilascio del visto di conformità, anche se alcune interpretazioni la riconducono al rilascio di motivati pareri, su richiesta del cliente, per supportare le proprie posizioni innanzi all’amministrazione finanziaria.

Regime sanzionatorio
Con riferimento alle violazioni relative al visto di conformità, il regime sanzionatorio è contenuto nell’articolo 39 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997.
L’infedele attestazione dell’effettuazione dei controlli ritenuti necessari per apporre il visto di conformità, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00.
A fronte di violazioni particolarmente gravi, quali ad esempio l’omesso pagamento della sanzione sopra citata, e in caso di ripetute violazioni, l’amministrazione può sospendere la facoltà di apporre il visto di conformità per un periodo compreso da uno a tre anni.
L’eventuale ripetizione di violazioni successive alla sospensione, potrà essere sanzionata con l’inibizione del rilascio del visto.
Le sanzioni sopra esposte potevano essere applicate già dal 1° Gennaio 2007. In tale ambito è intervenuta la Finanziaria 2007, introducendo specifiche condizioni di punibilità a fronte del caso di infedele rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione.
La Finanziaria 2007 ha modificato la disciplina da applicare per i casi di violazioni ripetute o particolarmente gravi.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 52/E del 2007, ha avuto modo di chiarire che la responsabilità del soggetto che ha apposto il visto è rilevabile solamente se emergono somme a carico del contribuente e, soprattutto, sole se non sono stati eseguiti i soli controlli di cui al DM numero 164 del 31 Maggio 1999.
Tale violazione può essere sanata mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, secondo il quale occorre inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa, una comunicazione nella quale trovano indicazione i dati identificativi del contribuente, il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione e le motivazioni per le quali l’autore della violazione intende ravvedersi. Contemporaneamente, deve essere pagata la sanzione ridotta.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 11/E del 2008, ha specificato che, nell’ipotesi in cui il contribuente presenta una dichiarazione integrativa o correttiva rispetto a quella per la quale fu rilasciato il visto di conformità in maniera infedele, il soggetto che a suo tempo rilasciò il visto non potrà essere punito per tale violazione.

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